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In data 12 febbraio 2019 è stata pubblicata la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 che ha convertito in legge, con modifiche, il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135.
Nella conversione in legge sono state inserite disposizioni di semplificazione per le imprese, concernenti l'eliminazione o la modifica di alcune disposizioni relative all'obbligo della tenuta dei registri telematici.
In particolare, all'art. 3 della legge è stato eliminato l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico per il burro, le sostanze zuccherine (permane l'obbligo soltanto per i produttori e gli importatori) e le paste alimentari.
Tale informazione però, non deve trarre in inganno gli spumantisti che utilizzano il saccarosio per la costituzione di sciroppi zuccherini o di dosaggio. Infatti, l'articolo 14 del nuovo Reg. UE 2018/274 impone ai produttori del settore vinicolo la tenuta di un registro per annotare le entrate e le uscite del saccarosio.
Stessa disposizione viene ribadita anche dall'art. 58 del Testo Unico n. 238/2016.
Pertanto, gli utilizzatori di saccarosio del settore vinicolo non possono usufruire dell'esonero dalla tenuta del registro, ma si tratta soltanto di una semplificazione per gli utilizzatori di saccarosio del settore alimentare.