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La produzione di birra anche in campo agricolo sta crescendo di anno in anno. Alcune imprese agricole hanno scelto di curare direttamente la produzione della birra realizzando in proprio il loro piccolo birrificio.
Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) è stata prevista la riduzione dell’accisa sulla birra da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato con decorrenza dal 1° gennaio 2019. Inoltre, la norma prevedeva che con un apposito decreto fossero introdotte delle semplificazioni per i piccoli birrifici, nonché una ulteriore riduzione dell’accisa in favore di questi ultimi.
Come detto, la Legge di Bilancio 2019 aveva previsto che fossero previste delle semplificazioni per le procedure di accertamento sulla birra prodotta dai microbirrifici, introducendo inoltre una decurtazione dell’accisa.
Con il D.M. del 4 giugno 2019 è stato è stato previsto il taglio del 40% sull’accisa per i birrifici con produzione annua non superiore a 10 mila ettolitri.
Il provvedimento decorre a partire dal 1° luglio 2019, cosicché sulla birra realizzata e condizionata nei microbirrifici si applica, al momento dell’immissione in consumo nel territorio nazionale direttamente dagli impianti, l’aliquota accisa ridotta qualora siano rispettati i limiti di produzione e vi siano le altre condizioni specificamente previste dalla legge.
In base a quanto disposto dalla norma, l'aliquota ridotta si applica alla birra ottenuta a seguito di un ciclo di produzione, che inizia con la realizzazione del mosto e si conclude con la fase di condizionamento. Tale ciclo di produzione deve essere interamente eseguito dal birrificio. Nel decreto sono inoltre definiti gli adempimenti preventivi per l'attivazione del microbirrificio e per l'ammissione al beneficio, nonché le operazioni necessarie al rilascio della licenza fiscale.
Al fine di determinare i quantitativi di birra prodotta il depositario autorizzato provvede, al termine della fase del condizionamento, ad annotare nel registro i quantitativi di birra condizionata.
L’accertamento dell’accisa da assolvere per i piccoli birrifici è ora previsto sul quantitativo di prodotto finito, ossia a conclusione delle operazioni di condizionamento. Per tali stabilimenti vengono pertanto esclusi dal conteggio i cali fisiologici che il metodo generale finora applicato non considerava in quanto si prendeva a riferimento la produzione nella fase precedente.
Qualora lo stabilimento superi il limite produttivo di 10 mila ettolitri, l’Ufficio impartisce le prescrizioni per consentire di adeguare l’assetto del deposito fiscale a quello del D.M. n. 153/2001, fissando un tempo congruo per l’adeguamento, comunque non superiore a 210 giorni.