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La circolazione e tassazione di prodotti alcolici già immessi in consumo in uno Stato membro è disciplinata dalla Direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008. In particolare, l'articolo 33 della Direttiva dispone che i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro e detenuti per scopi commerciali da parte di un soggetto diverso da un privato, per esservi forniti o utilizzati, debbano essere sottoposti ad accisa in quest'ultimo Paese con le modalità previste dal successivo articolo 34.
Per "detenzione per scopi commerciali" si intende la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato o da parte di un privato per scopi diversi dal suo uso personale e da esso trasportati.
Ne consegue che, per lo speditore, sarà necessario acquisire informazioni presso l'Amministrazione fiscale dello Stato membro di destinazione dei prodotti al fine di verificare le modalità di attuazione dei sopracitati articoli (33 e 34) della Direttiva in quel Paese.
Per la movimentazione di prodotti ad accisa assolta verso altri Paesi comunitari, come previsto all'articolo 9 del Decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, dovrà essere emesso il documento DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato) e, in base all'articolo 11 del medesimo Decreto, lo speditore sarà tenuto a prestare, anche in solido con il destinatario, una cauzione a garanzia del pagamento dell'accisa nel Paese comunitario di destinazione. Tali adempimenti sono richiesti per attestare la ricezione dei prodotti nel Paese di destinazione e garantire l'applicazione della corretta tassazione sugli stessi.
Relativamente agli adempimenti previsti dalla disciplina dell'IVA connessi agli scambi intracomunitari dovrà farsi riferimento alle disposizioni dettate dal Decreto Legge del 30 agosto 1993, n. 331 convertito con Legge del 29 ottobre 1993, n. 421 e dalla disciplina INTRASTAT di cui al Decreto 22 febbraio 2010.