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Nell'etichettatura dei prodotti vitivinicoli, il lotto rientra tra le indicazioni obbligatorie. Si tratta di un numero, preceduto dalla lettera ''L'', predefinito dall'imbottigliatore per identificare un insieme di bottiglie confezionate in un ristretto lasso di tempo e in condizioni praticamente identiche.
Il ''codice'' alfanumerico che il produttore assegna alla partita imbottigliata deve essere pertanto riportato in etichetta, in una qualsiasi sezione, anche se non è quella dove si annoverano le scritte obbligatorie.
Infatti, insieme agli allergeni, pur essendo obbligatorio, fa eccezione e può figurare ovunque nella confezione.
Per quanto attiene i documenti di trasporto vitivinicoli, il DM 02/07/2013 dispone l'indicazione sui formulari MVV, ma solo per i vini privi di etichetta.
In tema di tracciabilità/HACCP interviene il Reg. CE 178/2002 che unitamente al provvedimento 28 luglio 2005 n. 2334 inerente l'accordo Stato-Regioni sul predetto regolamento e circa la tracciabilità minima obbligatoria per consentire sempre l'identificazione della partita nella fase commerciale e eventualmente agevolarne il ritiro completo in caso di problemi igienico sanitari, stabiliscono l'obbligo di riportare i lotti sui documenti commerciali (bolle e/o fatture) dei prodotti destinati a terzi (commercianti e rivenditori).