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Il Decreto Ministeriale 12 marzo 2019, in vigore dal 1°aprile 2019, stabilisce le disposizioni sul funzionamento delle commissioni di degustazione per i vini DOP, le operazioni di prelievo dei campioni da destinare agli esami analitici e organolettici, la determinazione dell'anidride carbonica per i vini spumanti e frizzanti e i limiti di tolleranza consentiti tra i parametri chimico-fisici comunicati in fase di certificazione e i parametri chimico-fisici riscontrati nella fase di vigilanza da parte delle autorità.
Per quanto riguarda i vini a DO resta invariato l'obbligo di sottoporre le partite ad esame analitico e organolettico, al fine di certificare la corrispondenza delle stesse partite alle caratteristiche previste dai relativi disciplinari di produzione con le modalità e i criteri stabiliti dal piano dei controlli.
Gli esami analitici avvengono in maniera sistematica per i vini a DOCG, sistematici o a campione per i vini DOC e a campione per i vini IGT.
L'esame organolettico viene eseguito secondo controlli sistematici per i vini DOCG e DOC con produzione certificata pari o superiore a 10.000 ettolitri; mentre mediante controlli a campione o sistematici per i vini DOC con produzione certificata inferiore a 10.000 ettolitri.
La certificazione acquisita a seguito di analisi analitica e organolettica ha validità di 180 giorni per i vini DOCG, 2 anni per i vini DOC e tre anni per i vini a DOC liquorosi.
Entro il termine di un anno dalla data di certificazione i vini a DOCG devono essere sottoposti ad una nuova certificazione organolettica; mentre trascorso anche tale termine deve essere ripetuta anche la certificazione analitica. I vini a DOC devono essere sottoposti ad una nuova certificazione analitica e organolettica.