Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Le operazioni di arricchimento sono svolte in conformità ai limiti ed alle prescrizioni stabilite dall'Unione Europea con il Reg. UE n. 1308/2013 e il Reg. CE n. 606/2009 e dal D.M. n. 278 del 09/10/2012.
La pratica dell'arricchimento delle uve, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in fermentazione nonché dei vini è autorizzata annualmente dalle Regioni, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 238/2016, qualora le condizioni climatiche ne giustifichino il ricorso.
Si ricorda che la Regione Toscana, per la vendemmia 2019, ha autorizzato la pratica di arricchimento con delibera di Giunta Regionale n. 1055 del 5 agosto 2019.
I prodotti da arricchire devono possedere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
Secondo quanto previsto dal Reg. n. 1308/2013 l'arricchimento nella zona viticola C non può far aumentare più di 1,5% vol. il titolo alcolometrico volumico naturale e più del 6,5% il volume iniziale dei prodotti vinicoli ai quali è aggiunto il mosto concentrato o il mosto concentrato rettificato compreso quello solido o così detto ''zucchero d'uva''.
Inoltre, non devono essere superate le seguenti gradazioni massime (Titolo alcolometrico totale):
Le operazioni di arricchimento devono essere comunicate all'ICQRF in maniera preventiva. Ciò può essere effettuato anche in forma telematica accedendo dal proprio registro SIAN.
La funzione consente, infatti, di predisporre e comunicare all'ICQRF la dichiarazione preventiva di arricchimento riferita alle operazioni:
Le indicazioni da riportarvi sono la data, l'ora di inizio dell'operazione e il metodo impiegato; va poi indicato il prodotto a monte del vino e infine nella sezione ''atto a divenire'' si sceglie la categoria del prodotto ottenuto, la sua classificazione (DOP, IGP, non DOP/IGP), l'eventuale varietà, il codice DOP/IGP e la quantità finale ottenuta.
Nell'ultima sezione ''dichiarazioni'' va specificato se:
La dichiarazione deve essere infine trasmessa: in questo modo non risulterà più modificabile. Se fosse necessario effettuare delle variazioni, occorrerà annullare la dichiarazione inviata e registrarne una nuova.
La ricerca di una dichiarazione può essere fatta ''estesa'' o ''puntuale'' a seconda dei campi compilati.
Se la dichiarazione si trova in ''stato di lavorazione'':
Se la dichiarazione è in stato ''trasmessa o annullata'':
Le dichiarazioni annullate rimangono comunque visibili e disponibili per la consultazione da parte dell'ICQRF e sono riconoscibili dalla dicitura ''annullata'' in filigrana e dalla data di annullamento.
Secondo quanto previsto dall'art.12 comma 3 del Reg. 606/2009 la dichiarazione cumulativa, valida per un determinato periodo da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascuna campagna vitivinicola, è consentita quando: