Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con un certo ritardo l’Agenzia delle Dogane è intervenuta con una propria nota per illustrare il ripristino della denuncia fiscale per la vendita di alcolici.
Come indicato nella nostra news dello scorso 4 settembre, l’art. 13 bis del D.L. 34/2019 ha ripristinato l’obbligo della denuncia di attivazione e della correlata licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane per la vendita di alcolici effettuata da esercizi pubblici, di intrattenimento al pubblico, esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, precedentemente abrogato dalla legge 124/2017.
Tale modifica interessa quindi anche il settore agrituristico.
L’Agenzia con la nota n. 131411/RU del 20 settembre 2019 ha fornito chiarimenti ai numerosi interrogativi che si erano posti gli operatori al fine di “sanare” nell’immediato periodo la mancanza della licenza senza il timore di poter incorrere in sanzioni.
Le casistiche possibili sono le seguenti:
Per gli operatori in possesso della licenza fiscale di cui all’art. 63, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 504/1995, in forza della piena efficacia della licenza rilasciate precedentemente, non vi è alcun ulteriore adempimento.
Solo nel caso in cui, nel frattempo, siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, si dovrà darne tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle Dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.
La nota dell’Agenzia delle Dogane ha precisato che i soggetti che svolgono un’attività di vendita di alcolici avviata nel periodo di abrogazione dell’obbligo della preventiva richiesta della licenza, devono provvedere entro il 31 dicembre 2019 a presentare la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.
Il modello di denuncia di avvenuta attivazione è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane (www.adm.gov.it - Dogane - In un click – Accise – Modulistica).
Rientrano in questa fattispecie anche gli esercenti che, pur avendo presentato la comunicazione al SUAP prima del 29 agosto 2019 non hanno completato il procedimento tributario di rilascio della licenza a seguito dell’intervenuta soppressione di tale obbligo.
Le attività avviate dal 30 giugno 2019 prevedono che la comunicazione al SUAP assorbe anche il procedimento tributario della denuncia ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995, dato che sarà lo sportello SUAP a provvedere alla trasmissione della denuncia alle Dogane.
Pertanto, l’esercente che intende avviare un’attività di somministrazione o vendita di alcolici avvalendosi della procedura messa a punto dall’autorità comunale non deve presentare la denuncia all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, purché tale comunicazione venga trasmessa dal SUAP.
Nella nota le Dogane ricordano che, tuttavia, le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata continuano a non essere soggette all’obbligo di denuncia fiscale. Infatti, la filiera della rete distributiva oggetto dell’attività di monitoraggio da parte dell’Agenzia è quella degli esercizi con sede fissa o che operano in forma permanente o comunque stagionale.
ALLEGATO: