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La circolazione del vino è fondamentale tanto quanto lo sono i documenti obbligatori che lo devono accompagnare. Il modello MVV, acronimo di "movimenti dei prodotti vitivinicoli", è uno tra i documenti obbligatori per gli scambi nazionali, in certi casi anche europei, di vino. Di seguito un riassunto di quali sono le opzioni e modalità operative di emissione del documento.
Nasce con il D.M. del 2 luglio 2013, che recepisce quanto stabilito dal Regolamento 314/2012/UE, e si occupa dei documenti di trasporto del vino e dei prodotti vitivinicoli. Per chi già ha dimestichezza con i documenti del settore vitivinicolo è banale ricordare come il documento MVV abbia sostituito, a far data dal 1° agosto 2013, il documento DOCO.
L’ente di riferimento è l’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
I piccoli produttori, che producono meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno, prendendo come riferimento la produzione media degli ultimi cinque anni, devono utilizzare il documento MVV per le cessioni a clienti di altri Paesi UE, non consumatori finali, autorizzati a ricevere prodotti in sospensione di accisa, in sostituzione agli altri più complicati previsti per chi ha dimensione produttive maggiori.
Chi sono i soggetti autorizzati che possono ricevere il vino? Sono:
I soggetti passivi non consumatori finali che non rientrano nelle tre casistiche sopracitate non possono possibile ricevere il vino!
I formati sono due:
Va detto che, negli ultimi anni, ci sono state diverse proroghe circa l’utilizzo del documento MVV in esclusiva modalità elettronica. Fino a quando sarà possibile utilizzare il documento MVV in modalità cartacea, i documenti potranno essere di due tipologie, A e B, di seguito descritte:
Tutti i modelli MVV su supporto cartaceo sopracitati (autoprodotti/stampati in azienda/prestampati da tipografia) non vanno annotati in nessun registro. Gli adempimenti riguardanti l’annotazione sono stati abrogati sin dal 2002.
Compilazione: il modello MVV cartaceo risulta semplice ed intuitivo, va compilato con i dati specifici relativi alla vendita (prodotto venduto, quantità, qualità). Il documento deve essere predisposto in tre copie (tassativamente una per il destinatario, una per lo speditore, una per il trasportatore) e deve essere individuato con un codice univoco e progressivo formato da quattro componenti.
Nello specifico, il codice è formato da:
dicitura MVV + numero ICQRF assegnato all’impresa + numero progressivo + anno di riferimento
(ad esempio: MVV - TV01111 - 00024 - 2020)
Convalida: esistono modalità di convalida tra loro alternative e non utilizzabili per tutte le tipologie di prodotti. Di seguito una breve descrizione di ognuna delle quattro modalità:
Attenzione: nel caso di convalida tramite PEC, non è necessario che sia stata effettuata la pre-timbratura da parte del Comune o dell’Ufficio territoriale ICQRF.
1. Comune o ICQRF evidenziata con la prima spunta della casella 18 - “convalida ex art. 26 c. 1 lett. d) punto i)”
Entro il secondo giorno lavorativo precedente la data prevista per la spedizione della merce, il produttore (speditore in questo caso) presenta i tre esemplari compilati del documento MVV al Comune o ICQRF, senza l’indicazione di data, ora di spedizione e firma del trasportatore (apposti successivamente). Non va spuntata neppure la casella 18, seppur quella di riferimento, in quanto questa operazione spetta al Comune/ICQRF che, tramite il proprio funzionario, appone anche firma, timbro e data su tutti gli esemplari.
Ora che il modello MVV è convalidato e la spedizione può iniziare, si richiede la firma del trasportatore il quale, oltre alla propria copia del modello MVV, conserva una copia da consegnare al destinatario della merce.
2. Posta elettronica certificata PEC evidenziata con la seconda spunta della casella 18 - “convalida ex art. 26 c. 1 lett. d) punto ii) - secondo trattino”
Il produttore (che in questo caso è lo speditore) invia il modello MVV compilato tramite la sua casella di posta certificata all’indirizzo di posta certificata dell’ufficio territoriale ICQRF di riferimento. Il modello MVV inviato non dovrà avere nessuna spunta evidenziata nella casella 18 in quanto tale operazione viene effettuata dopo la ricezione del messaggio di avvenuta consegna.
Una volta ricevuta la PEC di avvenuta consegna risulta necessario:
Detto ciò, non resta che consegnare al trasportatore, oltre ad un esemplare del modello MVV per sua archiviazione, anche la copia che verrà consegnata al destinatario e far partire la merce.
A questo link del Ministero per le Politiche Agricole è possibile trovare tutte le indicazioni in merito agli indirizzi PEC degli uffici territoriali dell’ICQRF da utilizzare, cosa scrivere nel testo del messaggio PEC, le formalità da seguire, esempi risolti ed eventuali errori da evitare/correggere.
3. Convalida tramite microfilmatura evidenziata con la quarta spunta della casella 18 - “convalida ex art. 26 c. 1 lett. d) punto ii) - terzo trattino”
Non prima di quindici ore dall’inizio del trasporto, lo speditore deve procedere alla microfilmatura del documento MVV. Il venditore consegna al trasportatore il documento e richiede la sua firma sul modello MVV. Con la merce viaggia la copia di modello MVV che verrà consegnata al destinatario.
4. Autoconvalida evidenziata con la terza spunta della casella 18 - “convalida ex art. 26 c. 1 lett. d) punto ii) - secondo trattino e comma secondo”
Questo procedimento è valido solo per la spedizione di vini confezionati, muniti di MVV prestampato dalle tipografie autorizzate e su cui viene scelta la spunta del terzo spazio nella casella 18 del documento MVV. Non viene effettuata nessuna convalida da parte di un terzo soggetto, in quanto è sufficiente che lo speditore apponga data e firma al modello MVV e consegni un esemplare al destinatario.
Negli ultimi anni, il legislatore ha spinto verso la digitalizzazione dei processi e degli adempimenti in modo importante. Anche per il modello MVV sopra descritto sarà in vigore, se non prorogata, l’obbligatorietà della procedura elettronica a partire dal 1° gennaio 2021.
L’emissione del documento MVV in formato elettronico, denominato MVV-E, è possibile attraverso il portale SIAN già a partire da aprile 2018. Tale modalità di emissione elettronica, sia per i prodotti sfusi che per quelli confezionati, ha affiancato, durante la scorsa vendemmia 2019/2020, la modalità di emissione “cartacea” sopra descritta e importanti disposizioni operative sono contenute nel Decreto ICQRF protocollo 338 del 13/04/2018.
Le caratteristiche principali del documento MVV-E riguardano:
Per concludere, quando può considerarsi emesso il documento MVV-E? Esclusivamente dopo la sua validazione da parte del sistema, che avviene tramite l’apposizione di codice MVV e marca temporale. Tale operazione di validazione rende unico e non più modificabile il documento MVV-E, leggibile da diversi dispositivi grazie all’apposizione del QR code.
Prova del fatto che il modello MVV-E diventa unico e non più modificabile è il necessario annullamento del documento, che dovrà essere quindi riemesso qualora si verifichino variazioni relative al trasporto (esempio: ritardo nell’inizio del trasporto superiore ad un’ora) prima che lo stesso inizi.
Dott.ssa Federica Milani, commercialista