il produttore di vino italiano che vuole vendere il proprio prodotto ad un soggetto passivo, quindi munito di partita iva, residente sia oltre il confine nazionale che europeo, deve assolvere adempimenti che riguardano la materia fiscale, nello specifico legata all’applicazione di iva, nonché la materia doganale e delle accise. gli adempimenti possono essere così riassunti:. iva. la vendita di merce al di fuori del territorio nazionale manca del presupposto territoriale, quindi l’operazione risulta sicuramente non imponibile ai fini iva. il codice iva da applicare varia in base alla natura dell’esportazione. possiamo incontrare tre casistiche:. operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera a), del d.p.r. n. 633/1972 quando siamo di fronte ad una esportazione diretta in cui il bene viene trasportato al di fuori del territorio doganale europeo;. operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera a), del d.p.r. n. 633/1972 in caso di operazioni triangolari (come nel caso precedente). esempio: soggetto italiano che vende a soggetto russo che a sua volta vende a soggetto cinese. la merce viaggia da italia a cina, senza transitare in russia. il trasporto viene effettuato su incarico del cliente russo, a nome e per conto del cedente italiano. operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera b), del d.p.r. n. 633/1972 nel caso in cui la situazione sia di esportazione indiretta, quindi di cessione e consegna di beni sul territorio nazionale italiano a soggetto non residente ue che verranno trasportati oltre il territorio doganale europeo a cura di quest’ultimo, senza subire ovviamente nuove lavorazioni. adempimenti doganali. si riepilogano di seguito alcune importanti nozioni in relazione ad una vendita a soggetto passivo extra-ue, meglio identificata come un’esportazione. prassi operativa: il produttore italiano invia la dichiarazione doganale, direttamente o attraverso spedizioniere doganale, all’ufficio doganale di esportazione in formato elettronico tramite le apposite funzionalità del sistema informatico edi. nella dichiarazione di esportazione viene indicata anche una dogana di uscita, che sarà la più probabile e non quella effettivamente assegnata;. la dogana di esportazione, una volta accettata la dichiarazione di esportazione ed eseguita l’analisi dei rischi rilascia il dae, che accompagnerà poi la merce, e il codice mrn. al link si possono controllare tutte le operazioni che interessano il codice mrn attribuito;. il trasportatore ora può dirigersi verso la dogana di uscita munito del dae (il dae rappresenta l’esemplare 3a del dau come sempre conosciuto). origine del prodotto: nel caso in cui la vendita sia rivolta a paesi che hanno sottoscritto l’accordo di libero scambio basato sull’origine preferenziale con l’ue, risulta necessaria l’emissione di un certificato di circolazione eur.1, che attesta l’origine preferenziale della merce esportata;. il certificato eur.1 si può sostituire con una dichiarazione in fattura se l’importo della vendita non supera i 6.000 euro oppure se il cedente è esportatore autorizzato;. il certificato eur.1 non è il certificato d’origine. il certificato d’origine è un documento emesso dalla camera di commercio competente dietro apposita richiesta, la cui produzione è necessaria solo per l’esportazione in determinati stati. è importante informarsi prima dell’effettuazione della vendita sulla necessità o meno di certificato di origine in quanto la sua emissione non è immediata;. perché emettere un certificato eur.1? per ridurre le tariffe e i dazi a carico dell’importatore, come previsto dall’accordo di scambio siglato tra i paesi interessati nella vendita. trasporto del prodotto: nel momento in cui la merce supera la dogana di uscita, quest’ultima non è più nel territorio doganale europeo. l’ufficio doganale di uscita, infatti, è situato sul confine comunitario ed è l’ultimo luogo in cui le merci possono essere controllate prima che escano dall’unione europea. è questo il momento in cui viene controllato il codice mrn e viene chiusa la bolletta doganale;. attraverso il servizio telematico doganale, l’ufficio della dogana di uscita comunica con l’utente che ha curato la spedizione, sia esso lo spedizioniere doganale o la stessa azienda, rilasciando il messaggio ivisto. controlli e validità della procedura di esportazione: il produttore italiano conserva la prova dell’avvenuta esportazione, rappresentata dal codice identificativo mrn (movement reference number), da stampare e conservare con la documentazione di vendita;. attenzione: una volta trascorsi 90 giorni dall’emissione della bolla doganale questa si considera “scaduta” qualora non chiusa. è necessario appurare se la mancata chiusura è relativa ad un errore, un’omissione o un’effettiva mancata uscita della merce dal territorio nazionale al fine di non incorrere in pesanti sanzioni. accise. calcolo: l’accisa va versata nel paese di destinazione della merce ed è bene ricordare come le differenze siano sensibili a seconda dello stato di appartenenza del cliente. è importante sottolineare come la politica sulle accise sia diversa da stato a stato, sia in base alle eventuali restrizioni normative applicate nel paese di destino, che volgendo lo sguardo alla cultura e storia di quest’ultimo. prima di valutare un nuovo mercato estero in cui sbarcare è necessario valutare anche quali sono le politiche che applica in tema di accise;. attenzione: l’accisa da applicare e le relative garanzie da sostenere possono variare in base al percorso effettuato dalla merce per arrivare alla dogana di uscita (con transito o meno in altri stati ue) e alla presenza di triangolazioni. è sempre possibile richiedere all’eventuale spedizioniere che si occupa dell’operazioni l’importo preventivo dell’onere che dovrà essere sostenuto, qualora non conosciuto. e-ad: nel caso in cui durante il trasporto del vino non vengano attraversati paesi membri ue, non è necessaria l’emissione dell’e-ad per esportazione, basta un ddt ad accompagnare il prodotto. (es: da italia a sudafrica via nave, con partenza da porto italiano);. nel caso in cui il trasporto del vino attraversi altri paesi membri ue, è necessaria l’emissione del e-ad per esportazione;. un e-ad per esportazione differisce da un e-ad standard, nonostante la struttura sia simile, per le diverse indicazioni in esso contenute, specifiche appunto per l’esportazione;. nell’e-ad viene indicata la dogana di esportazione. prassi operativa: se obbligato, il depositario autorizzato invia al sistema informatizzato delle dogane edi (a partire da 7 giorni prima l’inizio della spedizione) la bozza del daa telematico cioè l’e-ad;. se non ci sono errori la bozza viene convalidata e viene attribuito il codice arc; il sistema informatizzato convalida la bozza dell’e-ad e attribuisce l’arc;. il produttore consegna al trasportatore copia dell’e-ad in cui risulti ben visibile il codice arc;. solo con emissione dell’e-ad può essere emessa la bolla doganale (già citata in precedenza), sulla quale si trovano gli estremi arc con i quali è possibile verificare la movimentazione delle merci al link a questo punto, di pari passo, continua l’iter doganale già visto, di passaggio delle merci dalla dogana di uscita e conseguente notifica al sistema. controlli e validità della procedura: attenzione: anche in questo caso è importante verificare che l’e-ad abbinato alla bolla doganale non sia scaduto e non rimanga aperto. nel caso in cui quest’ultimo non sia stato chiuso, in linea con quanto previsto per gli adempimenti doganali, è opportuno attivarsi per effettuare la procedura manuale di chiusura o verificare che non ci siano stati effettivi intoppi nella procedura o nel trasporto;. ci sono stati membri dell’ue che non effettuano per prassi la chiusura dell’e-ad e, per questo motivo, un controllo risulta fondamentale. come visto per la bolla doganale una volta trascorsi 90 giorni dall’emissione della bolla doganale questa si considera “scaduta” qualora non chiusa. fattura elettronica (non obbligatoria). si ricorda che, nel caso in cui la fattura venga emessa elettronicamente e trasmessa allo sdi con indicazione del codice destinatario xxxxxxx, non dovrà essere inviato l’esterometro. al contrario, nel caso in cui la fattura non venga emessa in formato elettronico (ad esempio cartaceo o inviata via e-mail in formato non xml), risulterà necessario provvedere a tale adempimento. si ricorda che una copia della fattura dovrà sempre essere fatta pervenire al cliente, in quanto quest’ultimo non riceverà mai la fattura elettronica tramite lo sdi. un consiglio, a conclusione del presente articolo, collegato alle esportazioni: occhio all’etichetta! in base al paese extra-ue di destinazione del vino vanno rispettate regole specifiche di etichettatura e di indicazione dei dati. prima di iniziare ad esportare e vendere in un paese extra-ue è necessario effettuare un’indagine e un serio controllo della normativa del paese di destinazione. il rischio di onerose spese di smaltimento o adeguamento alle normative extra-nazionali è molto alto! ©riproduzione riservata