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Durante il periodo vendemmiale è bene tener presente ciò che è definito all'interno dei disciplinari di produzione che, eventualmente, dobbiamo seguire.
Di seguito vediamo cosa contiene, a livello generale, un disciplinare, con particolare attenzione all'aspetto della resa e il possibile supero di essa.
Nel Testo Unico della Vite e del Vino, all'articolo 35, viene definito che, nei disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP, devono essere stabiliti:
Fatte salve le disposizioni restrittive previste dai disciplinari per i vini spumanti, i vini frizzanti e per i vini liquorosi, la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma dei vini spumanti, nonché l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio per i vini spumanti, è aumentativa di tale resa.
Per i soli vini a DO è consentito un esubero di produzione fino al 20% della resa massima di uva o di vino a ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato:
In ogni caso, devono essere rispettati le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione.
Superata la percentuale del 20%, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della DO.
Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini a DO, l'eccedenza di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinata ad altra DOC o IGT, la resa massima di uva e di trasformazione, comprensiva dell'eccedenza stessa, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione.
Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini a DOCG è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto.
Nei disciplinari in cui sia indicata la densità d'impianto, eventuali fallanze, entro il limite del 10%, non incidono sulla determinazione della capacità produttiva; oltre tale limite la resa di uva a ettaro è ridotta proporzionalmente all'incidenza percentuale delle fallanze.
In assenza di disposizioni specifiche nel disciplinare, le Regioni e le Province autonome (su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali) possono definire, con proprio provvedimento, condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito dal disciplinare. Infatti, all'articolo 39 del Testo Unico, in tema di gestione delle produzioni per i vini a DOP, viene definito che:
Le Regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti.
Quindi, è necessario porre massima attenzione al disciplinare di produzione che decidiamo di seguire per la produzione di vini a DO o IG. Per quanto riguarda la resa, ogni disciplinare indica la resa massima di uva per ettaro e la corrispondente resa di trasformazione in vino. Per questa resa è possibile prevedere un esubero del 20%, salvo specifiche indicazioni del disciplinare di produzione al quale facciamo riferimento. Inoltre, è necessario considerare gli eventuali provvedimenti delle Regioni o delle Province autonome.