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L'utilizzo della dicitura ''rifermentazione in bottiglia'' non è libera, ma condizionata da alcune regole dettate dall'articolo 19 comma 1 lettera f del Testo Unico del Vino e della Vite (Legge 238/2016), che riporta quanto segue:
“La dicitura ''rifermentazione in bottiglia'' può essere utilizzata nella designazione e nella presentazione dei vini frizzanti a DOP e IGP per i quali tale pratica è espressamente prevista nei relativi disciplinari di produzione”.
L'utilizzo di tale indicazione è ammesso solo:
In etichetta è consentito riportare la dicitura ''rifermentazione in bottiglia'' solo se:
La rifermentazione in bottiglia deriva dagli zuccheri naturalmente presenti nel vino, nel vino nuovo in fermentazione, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto concentrato, mosto concentrato rettificato che fermentando generano anidride carbonica e quindi generano sovrappressione.
L'espressione ''fermentato in bottiglia'', invece, è ammessa per i vini spumanti DOP o vini spumanti di qualità, purché sussistano le seguenti condizioni:
In etichetta è consentito riportare le diciture, come previsto dall'articolo 53 del Reg. UE\x. n. 33/2019, ''fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale'', ''metodo tradizionale'' o ''metodo classico''.
La fermentazione in bottiglia può derivare dall'impiego dello sciroppo zuccherino che viene aggiunto alla partita per provocare a presa di spuma e dallo sciroppo di dosaggio che può essere aggiunto ai vini spumanti per conferire particolari caratteristiche gustative. Il vino spumante viene poi sottoposto a sboccatura.