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pacchetto-ortofloro-plus Rifermentazione in bottiglia e fermentato in bottiglia: come e quando utilizzare le due diciture

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l'utilizzo della dicitura ''rifermentazione in bottiglia'' non è libera, ma condizionata da alcune regole dettate dall'articolo 19 comma 1 lettera f del testo unico del vino e della vite (legge 238/2016), che riporta quanto segue:. “la dicitura ''rifermentazione in bottiglia'' può essere utilizzata nella designazione e nella presentazione dei vini frizzanti a dop e igp per i quali tale pratica è espressamente prevista nei relativi disciplinari di produzione”. l'utilizzo di tale indicazione è ammesso solo:. per il vino frizzante, cioè quel prodotto ottenuto da vino;. vino nuovo ancora in fermentazione;. mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato che presentano un titolo alcolometrico totale non inferiore al 9% vol, un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol e che, conservato alla temperatura di 20°c in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta ad anidride carbonica endogena non inferiore a 1 bar e non superiore a 2.5 bar, e sia presentato in recipienti di 60 litri o meno. in etichetta è consentito riportare la dicitura ''rifermentazione in bottiglia'' solo se:. si tratta di un vino frizzante dop o igp;. è ammesso, o almeno non vietato, dal disciplinare di produzione. la rifermentazione in bottiglia deriva dagli zuccheri naturalmente presenti nel vino, nel vino nuovo in fermentazione, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto concentrato, mosto concentrato rettificato che fermentando generano anidride carbonica e quindi generano sovrappressione. l'espressione ''fermentato in bottiglia'', invece, è ammessa per i vini spumanti dop o vini spumanti di qualità, purché sussistano le seguenti condizioni:. il prodotto sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;. il processo produttivo, a decorrere dall'inizio della fermentazione destinato a rendere spumante la partita, non sia inferiore a nove mesi;. la durata della fermentazione e la durata della presenza della partita sulle fecce siano almeno di novanta giorni;. il prodotto venga separato dalle fecce mediante filtraggio secondo il metodo del travaso o mediante sboccatura. in etichetta è consentito riportare le diciture, come previsto dall'articolo 53 del reg. ue\x. n. 33/2019, ''fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale'', ''metodo tradizionale'' o ''metodo classico''. la fermentazione in bottiglia può derivare dall'impiego dello sciroppo zuccherino che viene aggiunto alla partita per provocare a presa di spuma e dallo sciroppo di dosaggio che può essere aggiunto ai vini spumanti per conferire particolari caratteristiche gustative. il vino spumante viene poi sottoposto a sboccatura. gsa studio ©riproduzione riservata
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