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GSA Studio
pacchetto-ortofloro-plus Il DAS per la circolazione dei prodotti ad accisa assolta

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partendo dal caso pratico di un'azienda vinicola che non produce uva, ma procede al solo acquisto del vino sfuso o imbottigliato - ovvero un'attività commerciale - quali sono gli adempimenti da soddisfare ai fini del rispetto della normativa vigente del settore vitivinicolo? quali sono gli obblighi dal punto di vista dell'emissione del documento di trasporto per scortare i prodotti vitivinicoli, già oggetto di acquisto, in un altro paese comunitario? la soluzione. le aziende che commercializzano in altro paese ue prodotti acquistati, trasportando un prodotto già messo in consumo e, quindi, ad accisa assolta - già pagata - devono richiedere, all'agenzia delle dogane, l'istituzione del deposito per l'emissione del das (documento di accompagnamento semplificato). il testo aggiornato del decreto 25 marzo 1996, n. 210, relativo all'approvazione del regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise, riporta la definizione di das. art. 9. documento di accompagnamento semplificato. la circolazione dell'alcole e delle bevande alcoliche ad accisa assolta avviene con scorta del "documento di accompagnamento semplificato", indicato con la sigla "das'', di cui al regolamento (cee) n. 3649/92, della commissione, del 17 dicembre 1992. art. 10. composizione e modalità di emissione del das. il das si compone di tre esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, così destinati:. l'esemplare n. 1 viene conservato dallo speditore;. l'esemplare n. 2 scorta la merce e viene conservato dal destinatario;. l'esemplare n. 3 scorta la merce nei casi in cui debba procedersi all'appuramento di cui all'articolo 11, comma 2 ed all'articolo 13, comma 3. prima della loro compilazione i das di tipo amministrativo sono soggetti a bollatura, mediante apposizione del timbro a secco, da parte dell'utf[1] competente per territorio. quindi: il das per le bevande alcoliche ad oggi è in forma cartacea e deve essere timbrato preventivamente dall'agenzia delle dogane. art. 11. obblighi dello speditore. per i trasferimenti di merci ad imposta assolta lo speditore è tenuto a:. annotare giornalmente, nel registro di carico e scarico, il giorno di partenza, i quantitativi complessivamente spediti nella giornata con la scorta del das, distintamente per qualità della merce, ed i numeri d'identificazione dei das emessi. porre a corredo del suddetto registro gli esemplari n. 1 dei das e le matrici dei documenti commerciali emessi. nel caso in cui i trasferimenti di cui al comma 1 siano effettuati verso un paese comunitario, lo speditore è tenuto a prestare, anche in solido con il destinatario, la cauzione prevista, a garanzia del pagamento dell'accisa nel paese comunitario di destinazione. quindi: è necessario istituire il registro delle cauzioni, anche questo cartaceo, oltre a versare una cauzione così da garantire il pagamento dell'accisa nel paese di destinazione. la cauzione prestata è pari al 100% dell'accisa dovuta nel paese di destinazione. [1] oggi è l'agenzia delle dogane. gsa studio ©riproduzione riservata
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