Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Il riferimento all’espressione IGP/DOP può essere omessa se nell’etichetta figura la menzione nazionale IGT/DOC/DOCG, in quanto l’art.3, comma 4, del D. Lgs. n. 61/2010, dispone che
“ Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo (n.d.r. Igt/Doc/Docg per esteso), anche con le relative sigle DOCG, DOC e IGT, possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea”.
Inoltre tale indicazione obbligatoria, ai sensi del Regolam. n. 1.308/13, art. 119/1/b, ex Regolam. n. 1.234/07, art. 118/26/1/, deve necessariamente figurare per esteso; pertanto l’ulteriore facoltà di indicarne la sigla (IGT/DOC/DOCG) è ammessa solo in aggiunta all’indicazione per esteso dell’espressione obbligatoria.