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Il Regolamento CE 1308/2013, All. VII stabilisce il titolo alcolometrico “totale” dei vini, tale indicazione varia secondo la Categoria, la Zona Viticola e se è stato oggetto di arricchimento.
Si elencano qui di seguito i limiti massimi suddivisi per categoria, tenuto conto che il TA “Totale” (Titolo Alcolometrico “Totale”) è la sommatoria di quello effettivo e potenziale (effettivo+potenziale):
- Limite massimo TA “Totale” se arricchito: max 15 % vol
- Limite massimo TA “Totale” se non arricchito: max 20 % vol
- Limite massimo TA “Totale” se arricchito: max 15 % vol
- Limite massimo TA “Totale” se non arricchito: max 20 % vol
- Limite massimo TA “Totale” se arricchito: max 15 % vol
- Limite massimo TA “Totale” se non arricchito: nessun limite (vedi disciplinare)