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pacchetto-ortofloro-plus Novità: i limiti di piombo nel vino

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in data 30 agosto 2021 è entrato in vigore il regolamento (ue) 2021/1317, che riduce il tenore massimo di piombo in alcuni alimenti, fra cui anche i vini, le bevande a base di vino ed i vini liquorosi. di seguito riportiamo tali limiti in riferimento a ciascun prodotto vitivinicolo interessato. il regolamento (ue) 2021/1317, modifica l'allegato del regolamento (ce) n. 1881/2006 che definisce i limiti di piombo, espresso come milligrammi (mg) su chilo o litro (kg/l) di prodotto. tali limiti sono così definiti:. vini (compreso il vino spumante, esclusi i vini liquorosi), sidro, sidro di pere e vini di frutta: 0,20 per i prodotti ottenuti dai raccolti dal 2001 al 2015;. 0,15 per i prodotti ottenuti dai raccolti dal 2016 al 2021;. 0,10 per i prodotti ottenuti dai raccolti dal 2022 in poi. vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli: 0,20 per i prodotti ottenuti dai raccolti dal 2001 al 2015;. 0,15 per i prodotti ottenuti dai raccolti dal 2016 al 2021;. 0,10 per i prodotti ottenuti dai raccolti dal 2022 in poi. 0,15 per i vini liquorosi ottenuti da uve prodotti ottenuti dai raccolti dal 2022 in poi. il medesimo regolamento, all'articolo 2, riporta che “i prodotti alimentari elencati nell'allegato che sono stati legalmente commercializzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono rimanere sul mercato fino al 28 febbraio 2022”. quindi, i prodotti commercializzati prima dell'entrata in vigore del reg. (ue) 2021/1317 possono rimanere sul mercato fino al 28 febbraio 2022. gsa studio ©riproduzione riservata
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