con la circolare agea n. 74012 del 12 ottobre 2022 sono state pubblicate le istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2022-2023. il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di vendemmia è fissato per il 15 novembre. soggetti obbligati. con riferimento al comma 1, art. 3, del d.m. n. 7701 del 18 luglio 2019, sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia i seguenti soggetti:. i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell’uva prodotta;. i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;. i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;. i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;. i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;. i soggetti che effettuano l’intermediazione delle uve;. le associazioni e le cantine cooperative (relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina). inoltre, si evidenzia che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata è stata pari a zero, anche in presenza di vigneti non produttivi in quanto di recente impianto, così come disposto all'articolo 4 del d.m. sopra citato. sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato “la vendita su pianta” delle uve. soggetti esonerati. sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:. le persone fisiche o giuridiche o gli organismi associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di un’industria di trasformazione specializzata;. i produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma. redazione ©riproduzione riservata