In merito al trasporto di prodotti vitivinicoli confezionati, ci vengono spesso espressi dubbi in merito alla possibilità e alle modalità di vendere bottiglie di vino non etichettate.
Vedremo, nella soluzione, la normativa di riferimento e un esempio pratico.
La soluzione
In genere, il trasporto di prodotti vitivinicoli confezionati non etichettati è ammesso, purché le dichiarazioni obbligatorie imposte dalla normativa sull’etichettatura figurino sul documento di trasporto, oltre alle altre indicazioni previste dalle istruzioni allegate al D.M. 7490 del 2 luglio 2013.
Il documento di trasporto in questione è l’MVV e le informazioni sono da riportare nella casella n. 17 2d - Altre informazioni.
In dettaglio, le indicazioni obbligatorie sono:
- Designazione della categoria (es. Vino);
- Denominazione della DOP/IGP (se presente);
- Menzione tradizionale IGP/DOP/IGT/DOC/DO CG in sigla o per esteso;
- % alcol effettivo:
-
-
- per i vini, il titolo alcolometrico effettivo;
- per prodotti non fermentati, l'indice rifrattometrico o la massa volumica;
- per prodotti in corso di fermentazione, il titolo alcolometrico totale;
- per i vini il cui tenore di zucchero residuo supera 4 g per litro, oltre al titolo alcolometrico effettivo, il titolo alcolometrico totale.
- RICORDA: il titolo alcolometrico effettivo (espresso in %vol e in decimi di %vol) ha una tolleranza di ± 0,2%vol; il titolo alcolometrico totale (espresso in %vol e in decimi di %vol) ha una tolleranza di ± 0,2%vol; la massa volumica (espressa in g/cm3) ha una tolleranza di 6 unità in più o in meno al quarto decimale (± 0,0006).
-
-
- Provenienza/origine delle uve;
- Imbottigliatore (se diverso dai soggetti coinvolti nel trasporto: produttore e/o committente);
- Importatore (se presente);
- Volume nominale;
- Lotto;
- Allergeni;
- Annata (solo per DOC/DOCG).
È possibile riportare anche altre indicazioni ritenute facoltative, come ad esempio:
- Vitigno;
- Colore: Può essere omessa per i prodotti a DOP, IGP e varietali, il cui colore è già presente nella designazione del prodotto o insito nella denominazione;
- Tenore zuccheri;
- Menzioni tradizionali;
- Simbolo DOP/IGP;
- Metodi di produzione: obbligatorio per i prodotti che si intende commercializzare come biologici o biologici in conversione;
- Zona amministrativa più piccola o più grande per vini DOP/IGP;
- Concorsi enologici.
Inoltre, qualora si vogliano riportare in etichetta, è possibile inserire anche le indicazioni libere:
- Informazioni volontarie;
- Storia dell’azienda;
- Storia del vino e caratteristiche organolettiche;
- Abbinamenti gastronomici;
- Raccomandazioni per l’uso;
- Composizione della partita;
- Codice ICQRF;
- Telefono, e-mail;
- Codice a barre.
Infine, seguendo l’allegato II del D.M. 7490 del 2 luglio 2013, per i vini imbottigliati/confezionati e imbottigliati senza etichetta, è obbligatorio indicare la capacità dell'imballo - Casella n.17p.
ATTENZIONE: se il prodotto in questione è a DOP/IGP è necessario verificare che il disciplinare al quale viene fatto riferimento non vieti esplicitamente il trasporto di bottiglie nude o lo ammetta con restrizioni particolari.
©RIPRODUZIONE RISERVATA