In materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli, è opportuno fare una distinzione tra i vini biologici e vini vegani, per i quali è prevista una diversa normativa non solo per le fasi di produzione, ma anche per l’etichettatura e la presentazione.
Vino Biologico
Nella presentazione del vino biologico, con il Reg. (UE) 203/2012, è stata introdotta l’Eurofoglia, il logo che certifica il rispetto delle regole di produzione del biologico, divenuto obbligatorio dal 1° luglio 2010.
Il Reg. (UE) 2018/848 del 30 maggio 2018 definisce le dimensioni del logo, che deve avere un’altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm; il colore è il verde Pantone n. 376 e il verde 50% ciano più 100% giallo. L’ulteriore indicazione obbligatoria da riportare in etichetta per i prodotti biologici è il numero di codice dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo, composto dalla sigla identificativa dello Stato membro o del Paese terzo (es. IT), dal termine che rinvia al metodo di produzione biologica (es. BIO) e dal numero di riferimento attribuitogli dal MASAF al momento del rilascio dell’autorizzazione.
Nello stesso campo visivo del logo deve comparire l’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole, nello specifico:
- “agricoltura UE” quando le uve provengono dal territorio dell’Unione Europea;
- “agricoltura non UE” quando le uve sono state ottenute in un Paese terzo;
- “agricoltura UE e non UE” quando parte delle uve provengono dal territorio europeo e parte no.
Queste diciture possono essere sostituite o integrate dall’indicazione di un Paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel Paese.
Non è più obbligatoria l’indicazione del codice identificativo dell’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, che veniva riportato preceduto dalla dicitura “Operatore controllato n. ...”.
Vino Vegano
Per la presentazione in etichetta dei vini vegani non vi è una normativa specifica di riferimento, se non il Reg. (UE) 1169/2011 per l’etichettatura dei prodotti alimentari, secondo cui tutte le informazioni riportate devono essere veritiere e documentabili.
Pertanto la dicitura “vegano” può essere utilizzata purché sia in grado di dimostrare, tramite i documenti commerciali e i registri di cantina, il mancato utilizzo di prodotti di origine animale in tutto l’intero processo produttivo.
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