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L’articolo 119/2 del regolamento n. 1308/13, per ciò che riguarda l’indicazione della categoria in etichetta dei vini a Igt/Doc/Docg dice che può NON essere indicata ed è quindi facoltativa.
Tuttavia può essere indicata per quei vini IGT/DOC/DOCG che, nel loro disciplinare di produzione prevedano la possibilità di immissione in commercio in più categorie.
Resta obbligatoria per i prodotti classificati generici e varietali/millesimati non IGT/DOC/DOCG.
Infatti, tale argomento non è importante per quei vini producibili nella sola categoria “VINO”, ma per quei prodotti che non sempre possono riconoscersi a prima vista dalla diversa tipologia delle confezioni, come i vini spumanti, ma sono praticamente identiche.
Esempio: i vini tranquilli, ottenuti da uve appassite, da uve stramature ed in alcuni casi i vini liquorosi e vini frizzanti.