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A seguito della conversione in legge del DL 91/2014, vi sono importanti semplificazioni per il settore vitivinicolo, in particolare:
Detenzione prodotti sorvegliati
l’attuale testo dell’articolo 6, comma 3bis, della legge 82/2006 prevede che negli stessi locali di un'impresa agricola dove sono prodotti mosti e vini é consentita anche la detenzione dei prodotti di cui al comma 1, lettere da a) a d) del medesimo articolo (prodotti quali acquavite, alcool e bevande spiritose, zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi, sciroppi, aceti, uve passite o secche, etc.) se ottenuti esclusivamente dall'attività di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte dall'impresa oppure se impiegati nella preparazione di alimenti costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle medesime attività. Tale detenzione è consentita previa comunicazione al competente Ufficio territoriale dell’ICQRF.
Vendita diretta
Altra semplificazione consiste nel fatto che è stato inserito il comma 1-bis, dell’articolo 2, che prevede che per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l’obbligo di tenuta di registri, ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento CEE 436/2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza
Fonte: Circ. Mipaaf n. 1377 del 21/06/2014