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L’aggiunta di anidride carbonica ai vini è ammessa, purché la sovrappressione definitiva sia inferiore a 1 bar. L’aggiunta stessa, inoltre, non comporta l’obbligo di riportare la scritta “vino addizionato di anidride carbonica”.
Relativamente alla categoria “vino tranquillo” non sono stabiliti limiti specifici riguardanti la sovrappressione.
Il regolamento Ce n. 606/09, ammette espressamente l’aggiunta di anidride carbonica:
“per i vini tranquilli, purché nel vino trattato immesso al commercio non sia superiore a 3 g/l e purché la sovrappressione dovuta all’anidride carbonica aggiunta sia inferiore a 1 bar alla temperatura di 20 °C”