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La regolamentazione del vino novello è contenuta nell’allegato 7 del decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 13 agosto 2012 (pubblicato sulla Gu n. 200 del 28 agosto). La menzione tradizionale “novello” o “vino novello” può essere utilizzata esclusivamente nella designazione dei vini a Dop o Igp, i cui disciplinari di produzione prevedano espressamente tale qualificazione.
La maggior parte dei disciplinari prevedono la tipologia rosso, mentre sono solo 6 che prevedono la tipologia bianco e ben 23 rosato.
La norma prevede che le specifiche caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del vino novello, previste nei relativi disciplinari di produzione, devono essere acquisite nella rispettiva zona di produzione o di vinificazione, mentre il confezionamento deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno della vendemmia da cui derivano le uve utilizzate per la produzione.
Altro requisito obbligatorio riguarda Il periodo di vinificazione, infatti non può essere inferiore a dieci giorni dall’inizio della vinificazione stessa.
Nella preparazione dei vini novelli deve essere presente in fase di confezionamento almeno il 40% di vino ottenuto mediante macerazione carbonica di uva intera. Quindi si ricorda che l’insieme delle operazioni, che dimostrano il rispetto della produzione, deve essere riportata nei registri contabili di cantina.
Il titolo alcolometrico totale minimo non deve essere inferiore a 11% vol. ed il limite massimo in zuccheri riduttori residui non deve superare i 10 g/l.
Non è consentito utilizzare la qualificazione novello, nonché i termini giovane, nuovo o altre indicazioni similari, tali da trarre in inganno il consumatore sulle specifiche caratteristiche dei vini, per vini non aventi diritto all’uso della menzione novello, salvo l’ammissione da parte dei disciplinari di produzione dei vini Dop/Igp. I vini Dop o Igp designati con la menzione “novello” o “vino novello” devono riportare nell’etichettatura il riferimento all’annata di produzione delle uve.
Le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, devono essere acquisite nella zona di produzione e/o vinificazione
I vini novelli devono essere ottenuti al 100% da uve raccolte nella vendemmia 2014.
Il periodo di vinificazione non può essere inferiore a 10 giorni dall’inizio della vinificazione stessa, tale periodo deve risultare dal registro di vinificazione.
Il titolo alcolometrico totale minimo non può essere inferiore a 11% vol.
Il limite massimo di zuccheri riduttori residui, non deve superare i 10 g/l.
La data di immissione al consumo, sia in ambito nazionale sia negli altri Paesi Ue e terzi, è fissata alle ore
00.01 del 30 ottobre dell’annata di produzione delle uve. Non esistono più le limitazioni per la spedizione anticipate nei vari Paesi esteri, ma è sufficiente riportare sui documenti di accompagnamento la dicitura “da non immettere al consumo prima delle ore 0,01 del 30 ottobre … (indicare anno). …”.
I vini novelli possono essere riclassificati e commercializzati senza la menzione “novello” o “vino novello”, sia prima che dopo il 1° gennaio dell’anno successivo alla loro produzione, apportando le relative variazioni nelle prescritte documentazioni (registri ed etichettatura). Contrariamente a quanto da taluno sostenuto, non vi è alcun limite temporale alla commercializzazione, o obbligo di ritiro della vendita, del vino novello che sia stato condizionato entro il 31 dicembre dell’annata di produzione indicata in etichetta.
Il termine “novello” o “vino novello” deve essere riportata sui documenti ufficiali e/o commerciali e sui registri tenuti dalle ditte che li producono o commercializzano. Per i vini novelli estratti dalle cantine o stabilimenti di confezionamento anteriormente alla data del 30 ottobre, deve essere riportata, come indicato in precedenza, sui documenti che accompagnano il prodotto, la dicitura: “da non immettere al consumo prima delle ore 0,01 del 30 ottobre … (indicare anno)........”.
Per quanto riguarda l’indicazione dell’annata, secondo un’interpretazione del Mipaaf (prot. 60081 del 5 gennaio 2006) i vini Igp della tipologia “novello” non possono, come gli altri vini a Igp, essere tagliati nella misura massima del 15% con vini provenienti da altre annate. Analogamente i vini a Do del tipo “novello” non possono essere tagliati, nella misura massima del 15%, con vini della stessa denominazione di origine, ma di annate diverse.