Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Si ricorda che conformità al Regolamento n. 606/09, All. I A, punto 9, il “Trattamento con carbone per uso enologico è autorizzato soltanto in alcuni casi.
- il mosto e il vino nuovo ancora in fermentazione,
- il mosto di uve concentrato rettificato e per
- i vini bianchi,
con il limite massimo di 100 g di prodotto secco per ettolitro.
Infine la pratica enologica in questione è riferita al carbone decolorante con divieto di utilizzo di altre tipologie ed usi.
Fonte: REG. 606/09