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Si ricorda che nell'operazione di dolcificazione, quando il prodotto che si vuole rivendicare è presente nella percentuale dell'85%, la quantità di dolcificante impiegato (mosto di uve, m.c. o m.c.r.), come da Regolamento n. 607/09, Allegato I D, non si calcola ai fini del raggiungimento dell'85 % in questione.
Ad esempio: se ai 100 hl di una partita composta per l'85% di Vino Igt Toscano e per il 15% di vino di altra denominazione aggiungiamo 1 hl di mosto di uve ai fini della dolcificazione, l'ettolitro stesso (totale 101 hl) acquisisce lo status del prodotto finale finito, per cui tutti i 101 hl possono essere etichettati come Vino Igt "Toscano".
Fonte: Regolamento n. 607/09