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pacchetto-ortofloro-plus Prodotto e imbottigliato da…

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riportiamo qui di seguito cosa prevede la normativa circa la possibilità di utilizzare la dicitura “prodotto e imbottigliato…” nell’ambito dell’etichettatura dei vini. vini spumanti. l’articolo 56, comma 3 del regolamento ue n. 607/09 prevede che nell’etichettatura dei vini spumanti (v.s., v.s.q. e v.s.q.a., con e senza igp o dop) è sufficiente indicare “prodotto da …”, senza citare “imbottigliato”. il primo comma dello stesso paragrafo 3 ammette espressamente che per completare il nome e l’indirizzo del produttore in alternativa possono essere utilizzati anche “termini equivalenti”. vini tranquilli. l’articolo 56, comma 2 del regolamento ue n. 607/09 per l’etichettatura dei vini diversi dagli spumanti (tranquilli, frizzanti, liquorosi, ecc.), oltre alla formula base “imbottigliato da …” (o imbottigliatore …), prevede altre diciture alternative. infine l’articolo 3 del d.m. 13/8/2012 prevede l’utilizzo di (“imbottigliato all’origine”, imbottigliato nella zona di produzione”, ecc.) solo per i prodotti igp/dop. pertanto, per taluna categoria di vini, la dicitura “prodotto” non è ammessa. ©riproduzione riservata
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