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lanci-gennaio-2025 Vitigni in etichetta ammessi solo in ambito descrittivo

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il mipaaf con la nota n. 59205 chiarisce gli aspetti dell’indicazione di vitigni in etichetta, qualora questi non sianoespressamente vietati dal proprio disciplinare di produzione. in particolare la nota parla di due denominazioni, dove i propri disciplinari di produzione non prevedono la produzionestessa della tipologia qualificata con un determinato vitigno, quindi non è possibile riportare in etichetta in manierarilevante il nome del determinato vitigno citato. tuttavia, considerato che i disciplinari in questione non presentano particolari misure restrittive di etichettatura, ilnome del vitigno utilizzato può essere indicato come notizia veritiera e documentabile nel contesto della descrizionedegli elementi sotrico-tradizionali e/o tecnico colturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto, allecondizioni stabilite dall’art. 14, comma 2, del dm 13 agosto 2012 e tenendo altresì conto delle prescrizioni dietichettatura di base stabilite dall’art. 62 del citato reg. 607/2009 per l’indicazione dei vitigni. in particolare, sono da osservare le disposizioni di cui al predetto disposto comunitario, il quale prevede, che perl’indicazione del nome di un vitigno (in caratteri minimizzati) il prodotto deve provenire per almeno l’85% delcorrispondente vitigno. ©riproduzione riservata
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