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Il Mipaaf con la nota n. 59205 chiarisce gli aspetti dell’indicazione di vitigni in etichetta, qualora questi non siano espressamente vietati dal proprio disciplinare di produzione.
In particolare la nota parla di due denominazioni, dove i propri disciplinari di produzione non prevedono la produzione stessa della tipologia qualificata con un determinato vitigno, quindi non è possibile riportare in etichetta in maniera rilevante il nome del determinato vitigno citato.
Tuttavia, considerato che i disciplinari in questione non presentano particolari misure restrittive di etichettatura, il nome del vitigno utilizzato può essere indicato come notizia veritiera e documentabile nel contesto della descrizione degli elementi sotrico-tradizionali e/o tecnico colturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto, alle condizioni stabilite dall’art. 14, comma 2, del Dm 13 agosto 2012 e tenendo altresì conto delle prescrizioni di etichettatura di base stabilite dall’art. 62 del citato Reg. 607/2009 per l’indicazione dei vitigni.
In particolare, sono da osservare le disposizioni di cui al predetto disposto comunitario, il quale prevede, che per l’indicazione del nome di un vitigno (in caratteri minimizzati) il prodotto deve provenire per almeno l’85% del corrispondente vitigno.