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L’espressione “metodo classico” è riservata, nel caso dei vini generici, solo ai prodotti della categoria “vino spumante di qualità” purché conforme ai seguenti requisiti
a) Sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcoolica in bottiglia;
b) Sia rimato senza interruzione sulle fecce per almeno 9 mesi nella stessa azienda a partire dallacostituzione della partita (cuveé);
c) Sia separato dalle fecce, mediante sboccatura.
La menzione suddetta quindi è vietata nell’etichettatura delle due categorie:
a) Vino spumante
b) Vino spumante di qualità del tipo aromatico
Intendendo queste due categorie senza IGT/DOC/DOCG.