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Il Ministero ha pubblicato una comunicazione di protocollo circa la denominazione delle sostanze zuccherine estratte dall'uva diverse dal mosto concentrato rettificato.
Per i prodotti sopra descritti, non è consentito l'utilizzo delle denominazioni:
- "succo d'uva deionizzato", sussistendo "succo di uva" o "succo di uva concentrato";
- "mosto concentrato rettificato ottenuto da uve da tavola da non destinare alla trasformazione in uno dei prodotti definiti all'allegato XI ter del reg. 1234/07", sussistendo "mosto concentrato rettificato"
In particolare, la denominazione "mosto concentrato rettificato" è riservata ad un prodotto vitivinicolo, conforme a specifiche caratteristiche chimico-fisiche, ottenuto esclusivamente da uve da vino, sottoposto a pratiche enologiche e trattamenti autorizzati.
Si fa presente che l'MCR, nella forma liquida, non può essere ottenuto dalla diluizione del prodotto solido, né l'MCR allo stato solido può essere costituito dai singoli monosaccaridi costituenti gli zuccheri naturali dell'uva (glucosio o fruttosio), ma deve essere ottenuto dalla integrale rimiscelazione del glucosio e del fruttosio contenuti nella materia prima.
A seguito dei chiarimenti forniti dalla Commissione Ue, per gli zuccheri ottenuti dall'uva è possibile utilizzare le seguenti denominazioni:
- "zucchero d'uva". Tale denominazione può essere utilizzata anche per designare il "mosto concentrato rettificato". Tuttavia "mosto concentrato rettificato" è l'unica denominazione utilizzabile nel settore vitivinicolo e nella relativa documentazione ufficiale (documenti e registri);
- "glucosio d'uva", "fruttosio d'uva", "glucosio e fruttosio d'uva";
Infine, solo il "mosto concentrato rettificato", sia nella forma liquida che solida, può riportare riferimenti al metodo "biologico".