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Nell’ambito dei sistemi di chiusura dei recipienti fino a 60 litri, l’art.12 della Legge 20.02.2006, numero 82, meglio conosciuta come Legge Collavini, non ammette l’utilizzo di capsule anonime ma bensì prevede che vi sia riportato in modo indelebile e ben visibile dall’esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio dell’imbottigliatore, in alternativa, il numero di codice identificativo, denominato CODICE ICQRF, attribuito dall’Ispettorato centrale repressione frodi allo stabilimento di imbottigliamento.
Da quanto precede si evince la seguente situazione:
a) qualora si indica nella capsula il marchio dell'imbottigliatore, questo ricomprende sia chi procede o fa procedere per proprio conto all'imbottigliamento, che colui che procede al riempimento delle bottiglie.
b) se invece viene indicato il codice icqrf deve essere indicato solo il codice icqrf dove avviene l'imbottigliamento.
Qualora si indichi nella capsula il marchio dell’imbottigliatore questo ricomprende sia l’opzione (1) che l’opzione (2), quindi tutte le possibili soluzioni. Viceversa, se si utilizza lo schema 2 deve essere indicato il codice Icqrf dove avviene l’imbottigliamento.