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A Vinitaly in Verona lo scorso marzo 2016 è stato presentato il Testo Unico sul vino. Per chi è del settore ben sa che è stato un lavoro importante e ponderoso soprattutto condiviso da tutta la filiera. Il vino in Italia vale oltre 5 miliardi di export e quindi parliamo di fatti produttivi ed economici decisivi.
Il testo approvato solo dalla Commissione agricoltura della Camera è ora alla attenzione della aula.
Il Testo Unico sul vino dispone sulla coltivazione della vite e sulla produzione e commercio del vino.
Vengono fatte salve, come ovvio, le disposizioni comunitarie recentemente ridefinite nell’ambito della nuova programmazione 2014/2020.
88 articoli raggruppati in 8 Titoli.
Il Titolo I (articoli 1-3) riporta le disposizioni introduttive, ambito di applicazione della norma e singole definizioni.
Il Titolo II (articoli 4-24) disciplina le norme di produzione e commercializzazione del vino. Il dispositivo normativo interviene successivamente in materia di “vitigno autoctono italiano” e “schedario vitivinicolo”. Viene introdotta la disciplina che regola la produzione e le pratiche enologiche, a partire dalla definizione della planimetria dei locali (destinati alla produzione o alla detenzione dei prodotti), che dovrà rispondere a determinati requisiti ed essere trasmessa all’ufficio territoriale. I successivi articoli, intervengono per de-terminare il periodo vendemmiale e della fermentazione (dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno); per definire determinati prodotti, quali il “mosto cotto”, il “filtrato dolce”, il “mosto muto” e l’“enocianina”; per disciplinare la detenzione di vinacce e fecce e le sostanze vietate. Sempre nell’ambito della disciplina delle norme di produzione, infine, trovano spazio le pratiche necessarie alla produzione di vini frizzanti e di vino biologico. L’ultima parte del Titolo II riguarda le norme di commercializzazione (articoli 23 e 24), con da un lato le disposizioni che distinguono la detenzione di vini a scopo commerciale da quella a scopo di consumo, dall’altro i principi che regolano i divieti di vendita e somministrazione.
Il Titolo III (articoli 25-41) dispone in materia di tutela del sistema Doc e Igp. Per quel che riguarda l’utilizzo, il Testo Unico esclude i vini gassificati dal sistema Dop e Igp, così come tutti i casi d’induzione all’errore per i consumatori finali. La classificazione, invece, prevede che le produzioni Dop siano quelle che utilizzano le menzioni nazionali Doc e Docg mentre, le Igp, che comprendano la classificazione delle Indicazioni geografiche territoriali (Igt). Vengono disciplinati i requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, prevedendo che le Docg siano riservate ai vini già ri-conosciuti Doc per almeno 10 anni; le Doc, a prodotti già Igt da almeno 5 anni. Si passa poi ai requisiti ob-bligatori dei disciplinari di produzione tra cui, si segnalano: la delimitazione della zona di produzione; la descrizione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche; le rese massime, l’indicazione delle varietà di uve utilizzate e le specifiche condizioni ambientali e di produzione. Importante, all’interno del Titolo III, è la disciplina dei consorzi di tutela prevista all’articolo 40. Tra le finalità, sono indicate la consu-lenza, le attività di assistenza tecnica, la tutela e la salvaguardia delle produzioni certificate, le attività di promozione e d’informazione e le attività di vigilanza. Il riconoscimento, invece, deve rispondere al criterio minimo della rappresentatività (35% dei viticoltori e il 51% della produzione media certificata), includere uno statuto e prevedere strutture e risorse adeguate alle funzioni.
Il Titolo IV (articoli 42-47) dispone sulle norme in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità. Si prevede che l’utilizzo delle denominazioni d’origine debba risultare conforme ai rispettivi disciplinari di produzione mentre i nomi propri, le ragioni sociali di ditte, cantine, fattorie e simili non si considerano im-piego di denominazioni di origine. Inoltre, qualora in etichetta siano nominate 2 o più varietà di vite, que-ste devono figurare in ordine decrescente di percentuale (rispetto all’effettivo apporto delle uve); con caratteri aventi le stesse dimensioni e rappresentare almeno il 15% del totale delle uve utilizzate. Di rilievo, infine, le disposizioni sui recipienti e contrassegni dei vini Dop e Igp che prevedono l’esclusivo utilizzo della chiusura con “tappo a fungo” per i vini spumanti e, in deroga, per il confezionamento dei “vini frizzanti”. Nel caso dei vini Docg, invece, l’immissione al consumo deve avvenire in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a 15 litri.
Il Titolo V dispone sugli aceti. Si prevede innanzitutto che la denominazione “aceto di…” sia riservata a pro-dotti ottenuti dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola, con un’acidità totale, compresa tra 5 e 12 grammi di acido acetico per 100 millilitri e una quantità di alcol etilico non superiore a 0,5% in volume (derogabile fino a 1,5 per prodotti definiti dalla normativa comunitaria vi-gente). In secondo luogo, il disegno di legge introduce una serie di divieti nell’ambito della produzione, detenzione e trasporto di aceto che riguardano, ad esempio, i prodotti alterati all’esame organolettico, quelli che contengono aggiunte di particolari sostanze liquide (alcol etilico, acido acetico sintetico, etc.) oppure ottenuti a partire da diverse materie prime miscelate tra loro o dal taglio di aceti. In ogni caso, resta vietata la distillazione dell’aceto. Importante la disciplina dei registri di carico e scarico (obbligatori e tenuti in ambito SIAN) dove, tra le principali annotazioni, dovranno esserci:
- la data dell’operazione;
- il quantitativo in entrata e in uscita delle materie prime;
- la trasformazione e
- lo scarico del prodotto.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il primo giorno lavorativo per le entrate e per le lavorazioni ed entro il terzo giorno lavorativo per le uscite.
Il Titolo VI (articoli 57-68) reca la disciplina degli adempimenti amministrativi e dei controlli. Per quel che concerne i registri, l’articolo 60 del D.D.L. obbliga i produttori alla tenuta di un registro (in ambito SIAN ) aggiornato di carico e scarico (stesso obbligo per gli utilizzatori dei prodotti). Sul fronte dei controlli, si di-spone innanzitutto che sia il Mipaaf l’autorità nazionale incaricata di controllare l’osservanza con la nor-mativa UE. Spettano invece alle autorità pubbliche e agli organismi di controllo, le verifiche annuali del rispetto dei disciplinari di prodotti. Di rilievo infine la disciplina che interviene per definire gli elementi dell’analisi chimico-fisica e organolettica necessaria ai fini della rivendicazione e all’utilizzo delle denomi-nazioni Dop (Docg-Doc).
Il Titolo VII (articoli 69-86), disciplina il sistema sanzionatorio.
Norme transitorie e finali collocate negli ultimi 3 articoli (dall’87 all’89) del Titolo VIII.