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pacchetto-ortofloro-plus Testo Unico sul vino, disposizioni sulla coltivazione della vite e sulla produzione e commercio del vino

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a vinitaly in verona lo scorso marzo 2016 èstato presentato il testo unico sul vino.per chi è del settore ben sa che è stato un lavoro importante e ponderoso soprattutto condiviso da tutta la filiera. il vino in italia vale oltre 5 miliardi di export e quindi parliamo di fatti produttivi ed economici decisivi. il testo approvato solo dalla commissione agricoltura della camera è ora alla attenzione della aula. il testo unico sul vino dispone sulla coltivazione della vite e sulla produzione e commercio del vino. vengono fatte salve, come ovvio, le disposizioni comunitarie recentemente ridefinite nell’ambito della nuova programmazione 2014/2020. 88 articoli raggruppati in 8 titoli. titolo i. il titolo i (articoli 1-3) riporta le disposizioni introduttive, ambito di applicazione della norma e singole definizioni. titolo ii. il titolo ii (articoli 4-24) disciplina le norme di produzione e commercializzazione del vino. il dispositivo normativo interviene successivamente in materia di “vitigno autoctono italiano” e “schedario vitivinicolo”. viene introdotta la disciplina che regola la produzione e le pratiche enologiche, a partire dalla definizione della planimetria dei locali (destinati alla produzione o alla detenzione dei prodotti), che dovrà rispondere a determinati requisiti ed essere trasmessa all’ufficio territoriale. i successivi articoli, intervengono per de-terminare il periodo vendemmiale e della fermentazione (dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno); per definire determinati prodotti, quali il “mosto cotto”, il “filtrato dolce”, il “mosto muto” e l’“enocianina”; per disciplinare la detenzione di vinacce e fecce e le sostanze vietate. sempre nell’ambito della disciplina delle norme di produzione, infine, trovano spazio le pratiche necessarie alla produzione di vini frizzanti e di vino biologico. l’ultima parte del titolo ii riguarda le norme di commercializzazione (articoli 23 e 24), con da un lato le disposizioni che distinguono la detenzione di vini a scopo commerciale da quella a scopo di consumo, dall’altro i principi che regolano i divieti di vendita e somministrazione. titolo iii. il titolo iii (articoli 25-41) dispone in materia di tutela del sistema doc e igp. per quel che riguarda l’utilizzo, il testo unico esclude i vini gassificati dal sistema dop e igp, così come tutti i casi d’induzione all’errore per i consumatori finali. la classificazione, invece, prevede che le produzioni dop siano quelle che utilizzano le menzioni nazionali doc e docg mentre, le igp, che comprendano la classificazione delle indicazioni geografiche territoriali (igt). vengono disciplinati i requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, prevedendo che le docg siano riservate ai vini già ri-conosciuti doc per almeno 10 anni; le doc, a prodotti già igt da almeno 5 anni. si passa poi ai requisiti ob-bligatori dei disciplinari di produzione tra cui, si segnalano: la delimitazione della zona di produzione; la descrizione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche; le rese massime, l’indicazione delle varietà di uve utilizzate e le specifiche condizioni ambientali e di produzione. importante, all’interno del titolo iii, è la disciplina dei consorzi di tutela prevista all’articolo 40. tra le finalità, sono indicate la consu-lenza, le attività di assistenza tecnica, la tutela e la salvaguardia delle produzioni certificate, le attività di promozione e d’informazione e le attività di vigilanza. il riconoscimento, invece, deve rispondere al criterio minimo della rappresentatività (35% dei viticoltori e il 51% della produzione media certificata), includere uno statuto e prevedere strutture e risorse adeguate alle funzioni. titolo iv. il titolo iv (articoli 42-47) dispone sulle norme in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità. si prevede che l’utilizzo delle denominazioni d’origine debba risultare conforme ai rispettivi disciplinari di produzione mentre i nomi propri, le ragioni sociali di ditte, cantine, fattorie e simili non si considerano im-piego di denominazioni di origine. inoltre, qualora in etichetta siano nominate 2 o più varietà di vite, que-ste devono figurare in ordine decrescente di percentuale (rispetto all’effettivo apporto delle uve); con caratteri aventi le stesse dimensioni e rappresentare almeno il 15% del totale delle uve utilizzate. di rilievo, infine, le disposizioni sui recipienti e contrassegni dei vini dop e igp che prevedono l’esclusivo utilizzo della chiusura con “tappo a fungo” per i vini spumanti e, in deroga, per il confezionamento dei “vini frizzanti”. nel caso dei vini docg, invece, l’immissione al consumo deve avvenire in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a 15 litri. titolo v. il titolo v dispone sugli aceti. si prevede innanzitutto che la denominazione “aceto di…” sia riservata a pro-dotti ottenuti dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola, con un’acidità totale, compresa tra 5 e 12 grammi di acido acetico per 100 millilitri e una quantità di alcol etilico non superiore a 0,5% in volume (derogabile fino a 1,5 per prodotti definiti dalla normativa comunitaria vi-gente). in secondo luogo, il disegno di legge introduce una serie di divieti nell’ambito della produzione, detenzione e trasporto di aceto che riguardano, ad esempio, i prodotti alterati all’esame organolettico, quelli che contengono aggiunte di particolari sostanze liquide (alcol etilico, acido acetico sintetico, etc.) oppure ottenuti a partire da diverse materie prime miscelate tra loro o dal taglio di aceti. in ogni caso, resta vietata la distillazione dell’aceto. importante la disciplina dei registri di carico e scarico (obbligatori e tenuti in ambito sian) dove, tra le principali annotazioni, dovranno esserci:. - la data dell’operazione;. - il quantitativo in entrata e in uscita delle materie prime;. - la trasformazione e. - lo scarico del prodotto. le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il primo giorno lavorativo per le entrate e per le lavorazioni ed entro il terzo giorno lavorativo per le uscite. titolo vi. il titolo vi (articoli 57-68) reca la disciplina degli adempimenti amministrativi e dei controlli. per quel che concerne i registri, l’articolo 60 del d.d.l. obbliga i produttori alla tenuta di un registro (in ambito sian ) aggiornato di carico e scarico (stesso obbligo per gli utilizzatori dei prodotti). sul fronte dei controlli, si di-spone innanzitutto che sia il mipaaf l’autorità nazionale incaricata di controllare l’osservanza con la nor-mativa ue. spettano invece alle autorità pubbliche e agli organismi di controllo, le verifiche annuali del rispetto dei disciplinari di prodotti. di rilievo infine la disciplina che interviene per definire gli elementi dell’analisi chimico-fisica e organolettica necessaria ai fini della rivendicazione e all’utilizzo delle denomi-nazioni dop (docg-doc). titolo vii. il titolo vii (articoli 69-86), disciplina il sistema sanzionatorio. titolo viii. norme transitorie e finali collocate negli ultimi 3 articoli (dall’87 all’89) del titolo viii. ©riproduzione riservata
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