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Per l'etichettatura dei vini al consumo, l'obbligo è quello di dichiarare il t.a. volumico effettivo. Esso va indicato in etichetta come previsto dall'art. 54 del Reg. 607/2009.
L'articolo 54 stabilisce che, in aggiunta alle tolleranze stabilite dal metodo di analisi di riferimento utilizzato per la sua determinazione, il t.a. indicato in etichetta, a seconda delle categorie non può essere:
- Né superiore né inferiore a oltre 0,5% vol. per i vini tranquilli;
- Non superiore né inferiore a 0,8% per i vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i vini liquorosi, i vini da uve stramature;
- Non superiore né inferiore a 0,8% vol. per i vini a Dop o a Igp, ma solo quelli immagazzinati in bottiglie per oltre 3 anni.
In conclusione, supponendo che la determinazione dell'effettivo sia stata effettuata con un metodo di riferimento che prevede una tolleranza analitica di 0,19% vol., assumendo ad esempio un vino (c.d. tranquillo) dichiarato in etichetta con t.a. effettivo il 12% vol., il prodotto sarà ritenuto regolare all'analisi se entro la tolleranza (0,50 + 0,19= 0,69) quando determinata con tale metodo di riferimento:
- Con t.a. effettivo non inferiore a 11,31 % vol
- Con t.a. effettivo non superiore a 12,69 % vol