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pacchetto-ortofloro-plus UIV, limitazione all'uso dei lieviti in vinificazione

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in risposta ad uno specifico quesito la commissione europea - direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo, con nota del 28 luglio scorso, prot. 3980103, ha chiarito che solo i lieviti secchi o in sospensione vinica, per la vinificazione, sono autorizzati dal regolamento ce n 606/2009, allegato ia, punto 5. di conseguenza, i lieviti che non rispondono a quanto sopra e, ad esempio, si trovano in vendita in soluzioni acquose diverse dalla sospensione vinica non sono autorizzati e pertanto non possono riportare la dicitura “per uso enologico”. ne consegue infine che viene esclusa la possibilità di vendere, per uso specificamente enologico, di detenere in cantina e di utilizzare, in vinificazione, lieviti che non siano commercializzati secchi o venduti già sciolti in soluzione vinica. ©riproduzione riservata
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