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In risposta ad uno specifico quesito la Commissione Europea - Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo, con nota del 28 luglio scorso, prot. 3980103, ha chiarito che solo i lieviti secchi o in sospensione vinica, per la vinificazione, sono autorizzati dal regolamento CE n 606/2009, allegato IA, punto 5.
Di conseguenza, i lieviti che non rispondono a quanto sopra e, ad esempio, si trovano in vendita in soluzioni acquose diverse dalla sospensione vinica non sono autorizzati e pertanto non possono riportare la dicitura “per uso enologico”.
Ne consegue infine che viene esclusa la possibilità di vendere, per uso specificamente enologico, di detenere in cantina e di utilizzare, in vinificazione, lieviti che non siano commercializzati secchi o venduti già sciolti in soluzione vinica.