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Per quanto riguarda le prescrizioni sui documenti di accompagnamento per i sottoprodotti, si fa presente che nel caso di trasporti di sottoprodotti della vinificazione che si svolgono interamente sul territorio nazionale l’articolo 18, comma 3, del decreto 2 luglio 2013 ha “prorogato” la vigenza dell’articolo 4, comma 6, del DM 27 novembre 2008 fino alla data di entrata in applicazione delle disposizioni relative al documento vitivinicolo elettronico.
Ciò significa che, fino a quel momento, per scortare il trasporto della vinaccia e delle fecce di vino da un produttore ad una distilleria riconosciuta, permane lo status quo e cioè la possibilità di utilizzare le bollette di consegna già istituite con il citato art. 4, comma 6, del DM 27 novembre 2008 redatte secondo le disposizioni ivi richiamate.
Parallelamente, è possibile utilizzare sia le bollette di consegna di cui all’art. 4, commi 2 e 3 del decreto 2 luglio 2013, le cui modalità di redazione sono state illustrate nell’allegato 2, paragrafo 3, della circolare prot. n. 11289 del 26 luglio 2013, sia il documento MVV.
Quest’ultimo, se predisposto e numerato dall’operatore (art. 5, comma 4, lett. a) del Decreto 2 luglio 2013), deve essere convalidato, anche mediante PEC mentre, se prestampato e prenumerato da tipografia autorizzata (art. 5, comma 4, lett. b) del Decreto 2 luglio 2013), può essere utilizzato come bolletta di consegna (vds. circolare prot. n. 11663 del 21 settembre 201511) e quindi non serve la convalida.
Le bollette di consegna di cui sopra possono essere utilizzate anche per i sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola (art. 15, comma 3, del decreto 2 luglio 2013).
Si ricorda, infine, che il DM 26 novembre 2010 ha modificato il DM 31 luglio 2006, prevedendo la denaturazione delle fecce destinate ad uso agronomico mediante aggiunta di solfato ferroso eptaidrato.