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L’art. 29 del Reg. (CE) n. 436/2009, come modificato dal Reg. (UE) n. 314/2012, prevede l’obbligo a carico dello speditore, ad eccezione dei trasporti dei prodotti accompagnati dall’e-AD o dal documento emesso in procedura di riserva, di trasmettere copia del documento di accompagnamento non soltanto per i vini destinati a diventare DOP, ma anche per i vini destinati a diventare IGP, ovvero vino varietale o di annata nonché per i vini qualificati come DOP, IGP, di annata e varietali che sono trasportati sfusi per essere destinati al condizionamento.
Si evidenzia, che l’invio mediante PEC del documento ai fini convalida per i trasporti che si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale assolve, in taluni casi, anche l’adempimento della trasmissione del documento medesimo previsto dal precitato art. 29 o dal DM 30 giugno 1995 o dal DM 19 dicembre 2000.
Nei casi in cui l’operatore non si avvalga di tale facoltà, per i trasporti effettuati interamente sul territorio nazionale la copia del documento è trasmessa entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione.
Per i trasporti destinati ad altri Stati membri dell’UE la trasmissione della copia del documento è effettuata al più tardi al momento della partenza del mezzo.