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La regolamentazione del vino novello è contenuta nell'allegato 7 del decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 13 agosto 2012 (pubblicato sulla GU n. 200 del 28 agosto).
La menzione tradizionale "novello" o "vino novello" può essere utilizzata esclusivamente nella designazione dei vini a Dop o Igp, i cui disciplinari di produzione prevedano espressamente tale qualificazione. La maggior parte dei disciplinari prevedono la tipologia rosso, mentre sono solo 6 che prevedono la tipologia bianco e ben 23 rosato.
La norma prevede che le specifiche caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del vino novello, previste nei relativi disciplinari di produzione, devono essere acquisite nella rispettiva zona di produzione o di vinificazione, mentre il confezionamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno della vendemmia da cui derivano le uve utilizzate per la produzione.
Altro requisito obbligatorio riguarda il periodo di vinificazione, infatti esso non può essere inferiore a dieci giorni dall'inizio della vinificazione stessa.
Nella preparazione dei vini novelli deve essere presente in fase di confezionamento almeno il 40% di vino ottenuto mediante macerazione carbonica di uva intera. Quindi si ricorda che l'insieme delle operazioni, che dimostrano il rispetto della produzione, deve essere riportato nei registri contabili di cantina.
Il titolo alcolometrico totale minimo non deve essere inferiore a 11% vol. ed il limite massimo in zuccheri riduttori residui non deve superare i 10 g/l.
Non è consentito utilizzare la qualificazione novello, nonché i termini giovane, nuovo o altre indicazioni similari, tali da trarre in inganno il consumatore sulle specifiche caratteristiche dei vini, per vini non aventi diritto all'uso della menzione novello, salvo l'ammissione da parte dei disciplinari di produzione dei vini Dop/Igp. I vini Dop o Igp designati con la menzione "novello" o "vino novello" devono riportare nell'etichettatura il riferimento all'annata di produzione delle uve.
Le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, devono essere acquisite nella zona di produzione e/o vinificazione
I vini novelli devono essere ottenuti al 100% da uve raccolte nella vendemmia 2016.
Il periodo di vinificazione non può essere inferiore a 10 giorni dall'inizio della vinificazione stessa, tale periodo deve risultare dal registro di vinificazione.
Il titolo alcolometrico totale minimo non può essere inferiore a 11% vol.
Il limite massimo di zuccheri riduttori residui, non deve superare i 10 g/l.
La data di immissione al consumo, sia in ambito nazionale sia negli altri Paesi Ue e terzi, è fissata alle ore 00.01 del 30 ottobre dell'annata di produzione delle uve; solo per il doc "Lizzano rosso" il disciplinare resta fermo alla vecchia data del 6 novembre.
I vini novelli possono essere riclassificati e commercializzati senza la menzione "novello" o "vino novello", sia prima che dopo il 1° gennaio dell'anno successivo alla loro produzione, apportando le relative variazioni nelle prescritte documentazioni (registri ed etichettatura). Contrariamente a quanto da taluno sostenuto, non vi è alcun limite temporale alla commercializzazione, o obbligo di ritiro della vendita, del vino novello che sia stato condizionato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione indicata in etichetta.
Il termine "novello" o "vino novello" deve essere riportato sui documenti ufficiali e/o commerciali e sui registri tenuti dalle ditte che li producono o commercializzano.
In aggiunta a tali dichiarazioni si informa che nei documenti che accompagnano il trasporto deve essere riportata la dicitura speciale "da non immettere al consumo prima delle ore 0.01 del 30 ottobre 2016. Questa indicazione complementare è tuttavia obbligatoria solo:
- per i novelli (implicitamente confezionati) estratti dagli stabilimenti di confezionamento
- quando i trasporti stessi iniziano fino alle ore 24.00 del 29 ottobre,
per cui la scritta medesima non sarà più obbligatoria per i trasporti che iniziano a partire dal 30 ottobre 2016.
Per quanto riguarda l'indicazione dell'annata, secondo un'interpretazione del Mipaaf (prot. 60081 del 5 gennaio 2006) i vini Igp della tipologia "novello" non possono, come gli altri vini a Igp, essere tagliati nella misura massima del 15% con vini provenienti da altre annate. Analogamente i vini a Do del tipo "novello" non possono essere tagliati, nella misura massima del 15%, con vini della stessa denominazione di origine provenienti da annate diverse.