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In Gazzetta ufficiale n.197 del 24 agosto 2016, è stata pubblicata la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti».
In particolare si evidenziano le probabili modifiche:
Il valore del titolo alcolometrico naturale minimo della Denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” sottozona “Rufina” è modificato: da 11,00% vol a 11,50% vol.
Art.5 – Norme per la vinificazione, imbottigliamento ed affinamento
5.1 – Zona di vinificazione, imbottigliamento, ed affinamento.
Le operazioni di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento ed affinamento ove previsto, per il vino Chianti devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione delimitata nel precedente art.3.
Tali operazioni sono, altresì, consentite nell’intero territorio amministrativo delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, nonché nelle province ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca.
Il riferimento alle sottozone “Colli Aretini”, “Colli Fiorentini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane”, “Montalbano”, “Rufina e “Montespertoli”, in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita”Chianti”è consentito in via esclusiva al vino prodotto, invecchiato, imbottigliato ed affinato ove previsto, nelle relative sottozone delimitate dall’art.3, a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell’ambito dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone.
Tuttavia è altresì consentito che le operazioni di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento e affinamento ove previsto, per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” con riferimento alle sottozone siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, e comunque all’interno dei confini amministrativi delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, nonché nelle province ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell’entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1996 e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui trattasi.
Le ditte già in possesso di autorizzazione in deroga ad effettuare le operazioni di vinificazione fuori della zona di produzione di cui al previgente disciplinare possono effettuare, nella medesima cantina, anche le operazioni di invecchiamento, imbottigliamento e affinamento in bottiglia.
L’imbottigliamento in zona delimitata di cui ai paragrafi precedenti, conformemente all’art.8 del regolamento (CE) n.607/2008, deve avere luogo nelle predette zone geografiche delimitate per salvaguardare la qualità, garantire l’origine ed assicurare l’efficacia dei controlli.
Conformemente all’art.8 del Regolamento CE n.607/2008, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori delle aree di produzione delimitate, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’art. 10, comma 3 del decreto legislativo n.61/2010.