Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La normativa nazionale, ed in particolare il combinato disposto di cui all'art. 6, comma 1, lettera g) e dell'art. 8, comma 1, della legge n. 82/2006, vieta la detenzione negli stabilimenti enologici e nelle cantine dei vini e dei prodotti a monte del vino con titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 8% vol non denaturati, salvo destinarli alla produzione di succhi di uve alle condizioni previste dal DM 31 luglio 2006.
Con lo stesso decreto, nel dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, primo periodo della legge n. 82/2006, sono state stabilite le modalità per la detenzione nelle cantine e negli stabilimenti enologici di mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8% in volume, non denaturati, purché siano successivamente destinati alla produzione di succhi di uve e succhi di uve concentrati.
In particolare, il decreto prevede appositi adempimenti a carico degli operatori interessati,quali: