Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con una nota molto interessante l’ufficio Icqrf di Conegliano ha comunicato alcuni aggiornamenti relativamente ad alcune procedure amministrative. Iniziamo la pubblicazione di tale nota relativamente al “Ritiro sotto controllo” della Vinaccia e della Feccia.
- Normativa Ue: Regolam. n. 555/08, Art. 26
- Normativa nazionale: D.m. 27 novembre 2008
In alternativa alla consegna in distilleria, Vinaccia e Feccia possono essere destinati a:
- uso agronomico diretto mediante distribuzione nei terreni;
- uso agronomico indiretto per la preparazione di fertilizzanti;
- uso energetico per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia;
- uso farmaceutico o produzione di cosmetici;
- produzione di enocianina;
- produzione di prodotti alimentari dei settori ortofrutticolo, formaggi e prodotti da forno.
L’impiego in altri prodotti alimentari deve essere autorizzato dal Ministero.
- deve essere presentata all’Icqrf una comunicazione almeno entro il quarto giorno antecedente l’inizio delle operazioni di spargimento, stimando i probabili quantitativi di produzione e indicando se si tratta di terreni in conduzione diretta e/o dei fornitori.
Tali superfici devono essere presenti nei fascicoli aziendali;
- la comunicazione di cui sopra scorta il trasporto dei sottoprodotti se vanno su strada (ai terreni o altro) e soddisfa le norme vitivinicole; da punto di vista fiscale, ritengo che le vendite per usi diversi dallo spargimento, va emesso DDT;
- non si possono spargere più di 30 quintali dei sottoprodotti per ettaro (NO cumuli )
- la Feccia prima dello spargimento deve essere denaturata con Solfato ferroso per uso agricolo con titolo minimo del 90% di solfato ferroso eptaidrato in ragione di 100 grammi per 100 litri di feccia;
- al momento dello spargimento (o vendita per altri usi) si registra lo scarico su registro citando gli estremi della comunicazione citata in premessa.
effettuare lo spargimento di Vinaccia e Feccia in campo tra il 15 novembre e il 15 febbraio in quei comuni in cui i terreni sono stati dichiarati dalle Regioni:
- vulnerabili ai nitrati di origine agricola
- compresi nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi.