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L'indicazione del vitigno nell'etichettatura dei vini è normalmente "facoltativa".
Infatti l'articolo 120 del Regolamento 1308/2013 indica che come nella etichettatura e presentazione di un vino a Dop/Igp, il nome o sinonimo di una o più varietà di vite, quando ammesse, di norma è solo facoltativa. Ciò significa che in quanto facoltativa, può non essere dichiarata oppure, dichiarata anche in una parte della confezione diversa dalla etichetta di legge.
L'indicazione nell'etichetta di legge del nome o sinonimo di una o più varietà di vite, diviene obbligatoria quando è riconosciuto come parte della "denominazione" dell'Igp o Dop, e quando il disciplinare ha comunque reso obbligatoria questa indicazione, mentre, quando facoltativi, è dichiarabile a libera scelta dell'imbottigliatore e quindi possono essere totalmente omessi dall'etichettatura, oppure possono essere dichiarati solo in etichette di "immagine" talloncini, chiusure, ecc., senza necessità di riportarli anche in quella di legge.
Nel caso del vino a IGT Toscana, il disciplinare attualmente in vigore, all'articolo 1 dispone: "L'indicazione geografica tipica "Toscano" o "Toscana", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione" ciò significa che l'imbottigliatore può scegliere se la dizione può essere completata con ulteriori specifiche previste dal disciplinare stesso.
In particolare per quanto attiene ai vitigni il punto 1.2 recita testualmente: "Alle tipologie sopraindicate si aggiungono quelle contenenti la specificazione di uno o più vitigni di cui al successivo articolo 2, che costituiscono la specifica del prodotto contraddistinto dagli stessi. Tale impiego avviene nel rispetto della disciplina comunitaria." Pertanto il disciplinare richiama quanto già il legislatore ha previsto nella norma comunitaria: "nella etichettatura e presentazione di un vino a Dop/Igp, il nome o sinonimo di una o più varietà di vite, quando ammesse, di norma è solo facoltativa." (Reg.CE 1308/2013).