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pacchetto-ortofloro-plus Tagli e rivendica varietà ed annata

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in caso di taglio di prodotti di diverse annate e tipologie, per la rivendicazione dobbiamo necessariamente rispettare il limite del 85%. infatti ai sensi dell'art. 118 ter del reg. ce 1234/07, un vino a ig può essere tagliato con il 15% di un altro vino, purché l'85% provenga dalla zona geografica di cui il vino porta il nome. inoltre l'art. 62 del reg. 607/09, sulla designazione prevede che qualora sia nominato un solo vitigno almeno l'85% del prodotto sia stato ottenuto da detta varietà. si ricorda che, ai sensi dell'articolo 63 del sopracitato reg. 607/09, l'eventuale aggiunta, ove ammessa, di dolcificanti, sciroppo zuccherino (vini frizzanti, v.s., v.s.q., v.s.q.a.) e sciroppo di dosaggio (v.s. e v.s.q., con esclusione dei v.s.q.a) non si calcolano nel minimo dell'85 % e, di fatto, solo a questi fini (varietà) si considera neutra. riportiamo qui di seguito un esempio esplicativo per rivendica di denominazione, vitigno ed annata, supponendo di avere la seguente situazione:. costituzione della partita: 1. hl 10.000 - partita di base: igt toscano, vitigno sangiovese, annata 2015 2. hl 1.500 - partita aggiunta: igt toscano, vitigno sangiovese, annata 2014 3. hl 1.725 - partita aggiunta: vino rosso generico non a igt toscana, purché di origine italiana, annata 20154. hl 13.225 - partita finale ottenuta: igt toscano sangiovese 2015, così regolarmente etichettabilein quanto tutte e tre le predette componenti dichiarateraggiungono il minimo dell'85 % imposto dalla legge. infatti questa nuova partita:. - per 11.500 hl, pari all'86,9 %, è costituita da origine toscana; - per 11.500 hl, pari all'86,9 %, è costituita dalla varietà sangiovese - per 11.325 hl, pari all'85,6 %, è costituita da uve annata 2015. ©riproduzione riservata
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