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In caso di taglio di prodotti di diverse annate e tipologie, per la rivendicazione dobbiamo necessariamente rispettare il limite del 85%. Infatti ai sensi dell'art. 118 ter del Reg. Ce 1234/07, un vino a Ig può essere tagliato con il 15% di un altro vino, purché l'85% provenga dalla zona geografica di cui il vino porta il nome.
Inoltre l'art. 62 del reg. 607/09, sulla designazione prevede che qualora sia nominato un solo vitigno almeno l'85% del prodotto sia stato ottenuto da detta varietà. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 63 del sopracitato reg. 607/09, l'eventuale aggiunta, ove ammessa, di dolcificanti, sciroppo zuccherino (vini frizzanti, v.s., v.s.q., v.s.q.a.) e sciroppo di dosaggio (v.s. e v.s.q., con esclusione dei v.s.q.a) non si calcolano nel minimo dell'85 % e, di fatto, solo a questi fini (varietà) si considera neutra.
Riportiamo qui di seguito un esempio esplicativo per rivendica di denominazione, vitigno ed annata, supponendo di avere la seguente situazione:
Costituzione della partita:
1. hl 10.000 - partita di base: Igt Toscano, vitigno Sangiovese, annata 2015
2. hl 1.500 - partita aggiunta: Igt Toscano, vitigno Sangiovese, annata 2014
3. hl 1.725 - partita aggiunta: vino rosso generico non a Igt Toscana, purché di origine italiana, annata 2015
4. hl 13.225 - partita finale ottenuta: Igt Toscano Sangiovese 2015, così regolarmente etichettabile in quanto tutte e tre le predette componenti dichiarate raggiungono il minimo dell'85 % imposto dalla legge. Infatti questa nuova partita:
- per 11.500 hl, pari all'86,9 %, è costituita da origine Toscana;
- per 11.500 hl, pari all'86,9 %, è costituita dalla varietà Sangiovese
- per 11.325 hl, pari all'85,6 %, è costituita da uve annata 2015.