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Il Decreto n. 293/2015, inoltre, ha modificato le definizioni dei "prodotti vitivinicoli confezionati" e dei "piccoli quantitativi" ai fini dell'individuazione della figura del rivenditore al minuto abrogando le lettere g) ed h) dell'art. 2, comma 1, del decreto 2 luglio 2013.
Tale modifiche sono in vigore dalla data di pubblicazione del decreto. In particolare, nella nuova formulazione è previsto che:
- i mosti concentrati (MC) e i mosti concentrati rettificati (MCR) si considerano confezionati se contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 5 litri, per i prodotti allo stato liquido, oppure a 5 chilogrammi, per quelli allo stato solido, regolarmente etichettati e muniti, se previsto, di un dispositivo di chiusura a perdere sul quale è presente l'indicazione di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 82;
- le singole cessioni di MC e di MCR, regolarmente confezionati da terzi, inferiori o pari a 5 litri oppure a 5 chilogrammi si considerano "piccoli quantitativi".