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Il Regolamento (UE) n. 579/2012 ha modificato il Reg. (CE) n. 607/2009 e, in particolare, ha sostituito l'articolo 51 e l'Allegato X dello stesso, prevedendo che nell'etichettatura dei prodotti vinicoli sia riportata l'indicazione obbligatoria degli allergeni che riguardano oltre i solfiti anche il latte, i prodotti a base di latte, le uova ed i prodotti a base di uova, con le menzioni e con i pittogrammi relativi.
Al riguardo, si evidenzia che i pittogrammi possono essere utilizzati facoltativamente ed in aggiunta alle menzioni obbligatorie.
Di seguito si riportano le menzioni in lingua italiana degli allergeni ed i relativi pittogrammi:
Si precisa che, comunque, l'obbligo di etichettatura degli allergeni concernenti derivati dal latte o delle uova è escluso nei vini per i quali:
- gli ingredienti potenzialmente allergenici non sono stati utilizzati durante l'elaborazione degli stessi;
- la presenza di allergeni non può essere rilevata nel prodotto finale, secondo i metodi di analisi di cui all'articolo 80 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, vale a dire, ad oggi, quelli raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del Vino (OIV).
Al riguardo, si fa presente che le norme di cui trattasi sono applicabili ai vini ottenuti interamente o parzialmente da uve della vendemmia degli anni 2012 e successivi ed etichettati dopo il 30 giugno 2012.
Si evidenzia, inoltre, che la Commissione UE, con nota Ares (2015) 181377216 del 29/04/2015, ha fornito chiarimenti sull'uso nell'etichettatura e nella presentazione dei vini dell'indicazione "senza solfiti aggiunti".