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Con la circolare Agea n. 36 dell'8 novembre 2016, che tratta delle modalità per l'accesso alla misura della distillazione dei sottoprodotti, al punto 3 richiama l'attenzione sulla normativa che interessa i vinificatori soggetti al regime delle "prestazioni viniche"e ricorda i seguenti termini per la consegna dei sottoprodotti ai distillatori.
- per le vinacce: entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale;
- per le fecce di vino: entro 30 giorni dal loro ottenimento e, comunque entro il 31 luglio 2017
Ricorda inoltre che tali sottoprodotti debbono avere le seguenti caratteristiche:
- vinacce: 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg;
- per le fecce di vino: 4 litri di alcole anidro/100 kg a 45 % di umidità, previa denaturazione.