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Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle Politiche agricole ha emanato la circolare n.5852 del 25 ottobre in cui stabilisce alcuni casi di deroga alla non trasferibilità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.
L’autorizzazione, che ai sensi dell’art.62 del Reg. UE N. 1308/2013, è rilasciata al produttore che l’ha richiesta, può essere trasferita in caso di eredità, successione e successione anticipata, fusione, scissione, matrimonio/unione civile, separazione, divorzio/rottura di unione civile, cambio dello status giuridico o della denominazione dell’azienda, cooperativa e in altri casi particolari.
Questo elenco, precisa il Ministero, non è esaustivo ma può prevedere altre casistiche che possono riguardare norme del codice civile che saranno valutati caso per caso.