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Con la circolare n. 16103 del 29/12/2016, il Dipartimento dell’Icqr, è stata redatta una nota che chiarisce l’utilizzo dei documenti di accompagnamento vitivinicoli, più comunemente chiamati Doco a partire dal 01 gennaio 2017.
La nota in questione, richiama l’art. 17 del DM 2 luglio 2013 e prevede un regime transitorio che consente, limitatamente alla circolazione nazionale e fino all’adozione delle disposizioni per l’emissione del “documento elettronico”, la possibilità di utilizzo dei documenti vitivinicoli di cui all’art. 2 del DM 768/1994, redatti nel rispetto delle relative disposizioni.
L’art. 8 del DM 293 del 20/03/2015, tuttavia ha abrogato il citato DM 768/1994 a decorrere dal 1 gennaio 2017 e, pertanto, anche le disposizioni contenute nell’art. , relative alla timbratura preventiva dei suddetti documenti, da parte degli Uffici territoriali e dei Comuni.
Di conseguenza solo i documenti vitivinicoli ovvero i c.d. Doco, prestampati e prenumerati dalle tipografie autorizzate, timbrati preventivamente ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016 dagli Uffici territoriali o dai Comuni, in conformità delle disposizioni contenute nel DM 768/1994, POTRANNO ESSERE UTILIZZATI per scortare i trasporti dei prodotti vitivinicoli sul territorio nazionale FINO AD ESAURIMENTO e, comunque, non oltre l’entrata in applicazione delle disposizioni per l’emissione del documento MVV elettronico.