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Si riportano di seguito i limiti espressamente fissati genericamente per la voce “frutta fresca”, quelli stabiliti inoltre per la sua sottovoce “Bacche e piccola frutta” e, se menzionate espressamente, nelle sottovoci “uve”.
Vengono pertanto aggiunti i seguenti limiti:
a) nell’Allegato II aggiunge:
Aclonifen:
- codice 0100000: frutta fresca o congelata: max 0,01 mg/kg
Sulcotrione:
- codice 0150000: bacche e piccola frutta: max 0,01 mg/kg
b) nell’Allegato II modifica:
Fluazinam:
- codice 0151010: uve da tavola: max 0,01 mg/kg (era 0,05)
- codice 0151020: uve da vino: max 3 mg/kg (invariato)
Metomil:
- codice 0150000: bacche e piccola frutta: max 0,01 mg/kg (era 0,02 per uve da tavola e 0,5 per uve da vino)
c) nell’Allegato III sopprime:
Aclonifen,
Deltametrina,
Fluazinam,
Metomil,
Sulcotrione
d) nell’Allegato V aggiunge (pag. 34 della Gazz. Uff.):
Tiodicarb:
- codice 0100000: frutta fresca o congelata: max 0,01