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La legge 238/2016, meglio conosciuta come Testo Unico sul Vino, ha modificato le norme relative ai sistemi di chiusura.
In particolare l’articolo 45 conferma che non ammette l’utilizzo di capsule anonime ma bensì prevede che vi sia riportato in modo indelebile e ben visibile dall’esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio dell’imbottigliatore, in alternativa, il numero di codice identificativo, denominato CODICE ICQRF, attribuito dall’Ispettorato centrale repressione frodi allo stabilimento di imbottigliamento.
Nello specifico però, rispetto alla precedente normativa, impone la registrazione del Marchio, ovvero non è più possibile utilizzare un Marchio generico, a tale scopo si riporta testualmente l’articolo 45:
“Sistemi di chiusura dei contenitori
1. Il sistema di chiusura dei contenitori di capacità pari o inferiore a 60 litri deve recare, in modo indelebile e ben visibile dall’esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell’imbottigliatore o del produttore come definitidalla vigente normativa dell’Unione europea o, in alternativa, il numero di codice identificativo attribuito dall’ICQRF.”