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E’ stato pubblicato il decreto 30 gennaio 2017, numero 527, con il quale il Mipaaf ha apportarto alcune modifiche al sistema delle autorizzazioni.
In particolare si tratta di una integrazione e modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
Nello specifico si evidenzia che è stato inserito l’articolo 7 bis, che inserisce alcuni criteri di priorità:
«Art. 7-bis (Criteri di priorità applicazione articolo 7, comma 1, lettera c).
1. Dal 2017, le Regioni possono applicare, per una percentuale complessiva pari al 50 per cento della superficie di cui all’articolo 9, comma 5, i seguenti criteri di priorità:
a) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie di cui al paragrafo 2, lettera h) dell’articolo 64 del Regolamento e l’allegato II del Regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti:
- la complessiva superficie aziendale è compresa tra 0,5 ettari e 50 ettari, tuttavia in tale ambito le Regioni possono definire un intervallo inferiore;
- il richiedente, al momento della richiesta possiede una superficie vitata che non fruisce delle esenzioni di cui all'articolo 1 del Regolamento delegato;
b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell’articolo 64 del Regolamento e l’allegato II del Regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007del Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta;
c) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo di cui all'allegato II paragrafo I, lettera Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali II, del Regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla sua forma giuridica, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- il richiedente è un'organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali;
- il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il richiedenti che rispettano questo criterio si impegnano, per un periodo di 5 anni, a non affittare né vendere la o le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.
Ciascuna Regione, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica al Ministero secondo la tabella riportata nell’Allegato II, la ponderazione da attribuire ad ognuno dei criteri di cui al comma 1, associando un valore individuale compreso tra zero (0) e uno (1). La somma di tutti i valori individuali deve essere pari a uno (1).
Le Regioni che non applicano la previsione di cui al comma 1 comunicano tale decisione al Ministero, con le modalità previste dal comma 2».