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I limiti c.d. “normali” dell’acidità volatile massima ammessa per tutti i vini in commercio (sia ottenuti da uve raccolte nell’Unione Europea, che originari dei Paesi terzi) sono espressi in milliequivalenti (meq o mEq) per litro e sono i seguenti.
a) 18 meq/l, pari a 1,08 g/l di acido acetico, per i mosti di uve parz. fermentati;
b) 18 meq/l, pari a 1,20 g/l di acido acetico per i vini bianchi e rosati o
c) 20 meq/l, pari a 1,08 g/l di acido acetico per i vini rossi.
La norma suddetta, tuttavia, ammette deroghe nazionali:
a) per alcuni vini a Dop e Igp, a condizione che abbiano subito un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni, oppure che siano stati elaborati secondo metodi particolari;
b) per i vini con t.a. totale non inferiore a 13 % vol.
Tali deroghe sono comunicate dagli Stati membri alla Commissione che a sua volta ne informa gli altri Stati membri. La circostanza che tale disposizione non stabilisca norme in materia, non esonera dallo stigmatizzare che dette deroghe sono ora pubblicate solo nel sito internet del Mipaaf (www.politicheagricole.it), rubrica generica “Documenti”, fra una moltitudine di altri argomenti.
Gli elenchi dei vini che usufruiscono delle deroghe:
- fino a 25 meq/l (punto 1 dell’elenco),
- fino a 30 meq/l (punto 2) e
- fino a 40 meq/l (punto 3),
a seconda dei vini Dop/Igp ivi citati.
Il nuovo elenco aggiornato al 13 settembre 2016, rispetto all’ultimo elenco suddetto, riguarda solo i seguenti tre vini:
- Colli Orientali del Friuli: soppresso dall’elenco (era con max 25 meq/l, ma qui non riproposto):
- Vernaccia di Oristano: nuovo limite 30 meq/l (era 25);
- Riviera Ligure di Ponente, solo tipologia “Passito”: inserito il limite di 30 meq/l.
La detenzione di vini con acidità volatile superiore ai suindicati limiti massimi consentiti (normali o in deroga) è ammessa solo se i vini sono denaturati e comunicati all’Icqrf secondo le norme.