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Il D.m 20/3/2015 prevede l’esonero per i titolari di stabilimenti enologici di produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri, con annesse attività di vendita diretta o ristorazione.
Pertanto se allo stabilimento enologico vi è anche annessa attività di vendita e/o di ristorazione, il titolare non deve tenere il registro in quanto tale obbligo si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.
La norma, infatti, non vieta la possibilità per il titolare dello stabilimento di vendere anche ad altri stabilimenti enologici.
Per beneficiare della deroga, le condizioni necessarie e sufficienti sono:
• che la produzione annua sia pari o inferiore a 50 ettolitri
• che allo stabilimento enologico sia annessa attività di vendita e/o ristorazione.